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Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 07.02.2001
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Canoni di concessioni demaniali - Autorità portuale di....- Qualificazione tributaria - Interpello
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 07.02.2001
Con nota n. 71480/2000 del 12 settembre 2000 codesta Direzione regionale ha fatto presente che l'Autorità portuale di....... ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione tributaria dei corrispettivi per concessioni demaniali che, per legge, vengono ad essa attribuiti.
In particolare, si fa presente che l'Autorità portuale, istituita con legge 28 gennaio 1994, n. 84, quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, svolge i seguenti compiti:
* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e d'ordinanza;
* attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, nell'ambito portuale;
* controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi d'interesse generale;
* costituzione o partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai propri compiti istituzionali;
* amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo.
Per l'espletamento di detta attività l'ente si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
* canoni di concessione delle aree demaniali;
* proventi di concessione di impianti;
* gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate;
* contributi degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
* entrate diverse.
A parere dell'Autorità portuale, "dall'analisi dei compiti e delle funzioni ad essa affidati dalla legge deriva che l'ente non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, considerato che i proventi conseguiti, in particolar modo i canoni demaniali, non rientrano in nessuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del TUIR".
I suddetti corrispettivi, pertanto, sono da considerare pure e semplici "entrate che, unitamente ad altre, affluiscono al patrimonio delle Autorità portuali e sono da esse amministrate per l'assolvimento di quelle funzioni statali delegate alle medesime".
Codesta Direzione, non condividendo la tesi prospettata dall'ente, afferma che la natura reddituale dei proventi di cui si discute è strettamente correlata all'oggetto esclusivo o principale dell'attività dell'ente.
Dall'esame dei compiti affidati all'Autorità dalla legge istitutiva si rileva che tale attività si concretizza nella produzione e nello scambio di servizi: pertanto, ne deriva che essa è di natura commerciale e produce un reddito catalogabile come reddito d'impresa, soggetto alla corrispondente disciplina prevista dal TUIR.
Al riguardo la scrivente formula le seguenti osservazioni.
L'articolo 87, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, reca, rispettivamente alle lettere b) e c), la nozione di ente commerciale e di ente non commerciale.
L'elemento che distingue le due tipologie di enti è costituito dal fatto di avere o non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, così come definita ai sensi dell'articolo 51 del TUIR.
Il carattere commerciale dell'attività si evidenzia in modo oggettivo a prescindere dalla natura del soggetto che la esercita, dalla rilevanza sociale delle finalità perseguite, dall'assenza del fine di lucro o dalla destinazione dei risultati.
I criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente sono stabiliti dai commi 4 e 4-bis del menzionato articolo 87 del TUIR. In particolare il comma 4 dispone che l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alle previsioni contenute nella legge, nello statuto o nell'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura autenticata o registrata.
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato da codesta Direzione, i compiti affidati dall'articolo 6 della legge istitutiva dell'ente riflettono, prevalentemente, un'attività svolta mediante una struttura organizzata in forma di impresa, diretta alla produzione di nuova utilità per il mercato, cioè per il soddisfacimento di bisogni altrui, a fronte di un corrispettivo.
Quanto sopra premesso, considerato che l'attività essenziale per il raggiungimento degli scopi primari dell'ente è un'attività da annoverare fra quelle commerciali di cui al citato articolo 51 del TUIR, si ritiene che l'ente debba essere considerato quale ente commerciale.
Quanto sopra consente di affermare che i proventi da esso percepiti, da qualsiasi fonte provenienti, compresi i canoni demaniali, affluiscono in un'unica categoria reddituale (reddito d'impresa).
In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 11/177 del 18 marzo 1986, in merito alle questioni insorte in ordine agli ex-Enti portuali e relativi consorzi, dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che, al riguardo, ha osservato: "... si può affermare anche per gli altri enti portuali la natura commerciale dell'attività da loro svolta, con la conseguenza della imponibilità di tutte le loro entrate salvo quelle eventualmente espressamente esentate dal legislatore tributario".
L'Avvocatura ha peraltro evidenziato che l'esercizio dei poteri pubblici attribuiti all'ente non è espressione di funzioni amministrative fini a se stesse, bensì di funzioni amministrative "specificamente strumentali all'attività di impresa commerciale prevalentemente svolta".
Da quanto sopra deriva, altresì, l'inapplicabilità dell'articolo 88, comma 2, lettera a) del TUIR, ai sensi del quale non costituisce esercizio di attività commerciale l'espletamento di funzioni statali da parte degli enti pubblici, attesa la connotazione essenzialmente privatistica dell'attività svolta dall'ente che si configura, quindi, come ente commerciale.
Alla luce delle argomentazioni esposte, si deve concludere - anche perchè non vi ostano ragioni giuridiche desumibili dalle disposizioni normative nel frattempo intervenute - che le istruzioni impartite con la risoluzione sopra menzionata possono essere ritenute ancora valide ed attuali, sia per quanto concerne la qualificazione dell'ente, sia per quanto concerne la natura reddituale dei proventi in genere e, più segnatamente, dei canoni demaniali.