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Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 08.02.2001
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Concessione della dilazione del pagamento ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 successivamente all'iscrizione dell'ipoteca o del fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 600/1973
Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 08.02.2001
L'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che l'ufficio possa concedere, su richiesta del contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.
Il secondo comma del citato art. 19 dispone che la richiesta di rateazione debba essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
In proposito, codesto Comune ha chiesto alla Scrivente alcune precisazioni in merito all'equiparabilità, rispetto all'inizio della procedura esecutiva, dell'iscrizione di ipoteca e dell'iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo adottato ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999).
Al riguardo, si precisa che l'art. 26 del D.Lgs. 46/1999, per le entrate non tributarie, non si discosta dal citato art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ribadendo che la richiesta di rateazione (che viene concessa in conformità delle singole disposizioni che la regolano) deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Ciò premesso, tenuto conto delle finalità che la norma di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 intende perseguire, si fa presente quanto segue.
La previsione di una dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo persegue obiettivi "premiali" nei confronti di contribuenti che, in buona fede, sono impossibilitati ad adempiere in unica soluzione, e, in ogni caso, la norma non può essere interpretata in un senso contrastante con le inderogabili esigenze di un sicuro e rapido recupero del credito.
Con circolare n. 184/E del 6 settembre 1999, la Scrivente ha già avuto modo di chiarire che l'inizio della procedura esecutiva coincide con l'effettuazione del primo atto esecutivo, e tale non può essere considerato l'avviso di mora, al quale va attribuita, invece, la natura di atto introduttivo dell'esecuzione.
Normalmente, la procedura esecutiva per il recupero dei crediti iscritti a ruolo ha inizio, pertanto, con il pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione, parallelamente a quanto disposto dall'art. 491 del codice di procedura civile.
La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni del debitore da assoggettare all'esecuzione, a garanzia del credito per il quale l'azione esecutiva è stata proposta. L'effetto giuridico di tale vincolo è quello della inefficacia relativa: sono senza effetto (non già invalidi), nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, gli atti di disposizione compiuti dal debitore ed aventi per oggetto i beni pignorati, se di data successiva alla trascrizione del pignoramento.
Sul piano degli effetti giuridici, una situazione del tutto analoga si determina a seguito dell'iscrizione del provvedimento amministrativo di fermo di veicoli. Infatti, l'art. 5 del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, prevede che gli atti di disposizione dei veicoli non sono opponibili, e perciò sono inefficaci, nei confronti del concessionario della riscossione, se di data successiva all'iscrizione del fermo.
Allo stesso modo, il vincolo conseguente all'iscrizione dell'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene, anche in confronto del terzo acquirente, e, inoltre, il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
In conclusione, nel caso si sia già provveduto all'iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo di un veicolo appartenente al debitore, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, la rateazione delle somme iscritte a ruolo.