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Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 15.02.2001
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Istituzione di codici-tributo per l'utilizzazione di crediti d'imposta. - Articoli 8, 13, e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23 del 15.02.2001L'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un'agevolazione a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che effettuano nuovi investimenti in alcune aree svantaggiate individuate dalla Commissione delle Comunità europee.
Atteso che l'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice-tributo:
6734, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".L'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attribuisce un credito d'imposta a favore dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui al comma 1 dello stesso articolo, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario per l'acquisizione dell'apparecchiatura informatica e dei relativi accessori, per un importo non superiore a lire seicentomila.
Ai fini dell'utilizzazione del predetto credito in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice-tributo:
6735, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - Art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".Come disposto dall'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota, di cui all'allegato I del Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, del 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, è ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto.
Al fine di consentire, così come previsto al comma 4 dello stesso articolo, che il credito d'imposta spettante ai soggetti destinatari della disposizione, possa essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice-tributo:
6736, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".Con l'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stata concessa un'agevolazione fiscale da usufruire a mezzo credito d'imposta, a favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa, ovvero da energia geotermica, ammontante a L. 20 per ogni chilowattora di calore fornito.
L'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della citata agevolazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia aumentato di L. 30 per ogni chilowattora di calore fornito.
Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4-ter, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, i beneficiari di tale credito d'imposta sono ammessi ad usufruirne avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine, si istituisce il seguente codice-tributo:
6737, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello di versamento F24, si precisa che per ciascuno dei predetti crediti d'imposta devono essere riportati i relativi codici nella colonna "Importi a credito compensati" della sezione Erario del modello, con l'indicazione, come periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.