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Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 16.02.2001
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IRAP- Amministrazioni Pubbliche - Base imponibile - Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Compensi erogati ai componenti delle commissioni dei concorsi a cattedra e similari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 16.02.2001Con la nota che si riscontra è stato sollecitato l’intervento della scrivente in merito ad alcune problematiche relative alla determinazione della base imponibile IRAP, già poste in precedenza all’attenzione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se i compensi erogati al personale dipendente facente parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra, disciplinate dall’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso, concorrono a formare la base imponibile dell’imposta in argomento; inoltre, si chiede se esiste "una relazione tra retribuzione non soggetta all’Inpdap e Irap".
Al riguardo codesto Ministero riferisce che "…l’unita tabella A allegata alla circolare 26 giugno 1998, n. 286, di questo Ministero prevede esplicitamente che i compensi in argomento siano esenti dal pagamento dei contributi previdenziali (sia a carico dello Stato, che a carico dipendente) mentre gli stessi sono imponibili ai fini IRAP. Ciò risulta in contraddizione con quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione dell’Unico 2000, Quadro IQ, per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive delle Amministrazioni ed enti pubblici. Infatti le citate istruzioni – alla sez. I – recitano testualmente <>".
Ciò premesso, in merito alla prospettata problematica si osserva quanto segue.
L’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, ha aggiunto dopo l’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’articolo 10-bis, che afferma : "Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…".
Detta disposizione non ha apportato sostanziali modifiche ai criteri di determinazione della base imponibile già previsti per le precedenti annualità, per cui le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, continuano ad includere tra le voci che costituiscono la base imponibile:
- le retribuzioni erogate al personale dipendente rilevanti ai fini previdenziali;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- i compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l) del citato testo unico.
Con circolare n. 97/E del 9 aprile 1998, il Ministero delle Finanze ha precisato, tra l’altro, che tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione della base imponibile la norma assume le retribuzioni al personale dipendente e che l’ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della determinazione della base imponibile è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
La stessa circolare ha rinviato, per quanto concerne i singoli elementi che compongono la retribuzione imponibile previdenziale, alla circolare INPS – Direzione centrale contributi - n. 263 del 24 dicembre 1997.
Nelle suddette istruzioni è stato affermato che con l’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata data attuazione alla delega contenuta nell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quanto alla previsione di un allineamento della base imponibile previdenziale con quella fiscale.
In particolare, è stato osservato dall’INPS, la novella apportata all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ha fissato il principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente, individuati dall’articolo 46, comma 1 del TUIR, avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali dal successivo articolo 48, salvo alcune deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo contributivo.
Con l’articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 è stato introdotto nel TUIR l’articolo 48-bis, avente ad oggetto i criteri per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Detta scelta legislativa è giustificata in quanto, come ricorda il Ministero delle finanze con circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, "la relazione illustrativa del provvedimento specifica che la scelta di raccogliere in un unico separato articolo le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è motivata dalla circostanza che soltanto per i redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’articolo 46 del TUIR lo stesso decreto legislativo prevede l’unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali".
Ciò premesso, si osserva che il compenso dovuto al personale direttivo e docente della scuola, componente delle commissioni esaminatrici previste dall’articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1997, che rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso, è da classificare, ai sensi dell’articolo 47, lettera f) del TUIR, tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
La qualificazione dei compensi in argomento come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esclude, quindi, l’applicabilità del principio sopra enunciato, concernente soltanto i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1 del TUIR, in base al quale detti redditi concorrono a formare la base imponibile IRAP in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente rilevanti ai fini previdenziali.
Infatti, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 47 del TUIR, concorrono a formare la base imponibile IRAP, nell’importo determinato ai sensi del successivo articolo 48-bis, prescindendo, quindi, dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell’imposizione previdenziale.