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Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 26.02.2001
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Interpello ex art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Società X S.p.a. - Cessione di partecipazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 26.02.2001Con la nota... del 26 gennaio 2001, presentata tramite la Direzione Regionale del...., la Società X S.p.A. (di seguito X.), ha chiesto il parere della scrivente, ai sensi del comma 9 dell'art. 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in merito ad un'operazione di cessione di partecipazione qualificata.
Fatto.
La X in attuazione di un processo di riorganizzazione delle proprie strutture industriali, sta procedendo alla chiusura definitiva dello stabilimento di.... ed alla riduzione del personale con le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Nell'ambito di accordi intervenuti tra la X e le rappresentanze sindacali, ai quali hanno preso parte anche le competenti autorità governative, regionali e locali, la società si è impegnata a cedere lo stabilimento a condizioni particolarmente vantaggiose ad imprenditori interessati alla ripresa dell'attività industriale nella zona e a corrispondere ai lavoratori le seguenti somme a titolo di incentivo all'esodo:
- somme variabili da lire.... fino a lire.... per i dipendenti che alla risoluzione concordata del rapporto di lavoro esprimessero la disponibilità ad essere collocati in mobilità;
- importi variabili da lire ... fino a lire..... per i dipendenti assunti da parte di imprenditori che rilevassero l'attività dello stabilimento.
Nell'ambito di tali accordi si è concretizzata una ipotesi di re-industrializzazione con l'intervento del Gruppo YY (di seguito YY) interessato ad assumere buona parte dei dipendenti della X per la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva.
Il progetto di re-industrializzazione che viene sottoposto al giudizio della scrivente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991, prevede le seguenti operazioni:
- la X rimuove e trasferisce dallo stabilimento di.... tutti gli impianti e i macchinari specifici della propria attività, in quanto da ritenersi patrimonio tecnologico con caratteristiche di esclusività. Di conseguenza il Gruppo YY non subentra nel preesistente complesso aziendale;
- successivamente X cede gratuitamente i beni residui relativi all'attività dismessa, consistenti in beni immobili in. .... e presenti in contabilità per un valore di 7 miliardi di lire, ad una "società di promozione a prevalente partecipazione pubblica" ai sensi del comma 23 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Tale norma, con l'obiettivo di agevolare il recupero di complessi aziendali in via di dismissione, prevede che "le cessioni di beni relativi alle attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione";
- la X, con la partecipazione di minoranza di altra società del gruppo, costituisce una nuova società (di seguito KK) conferendo x milioni di lire in denaro;
- viene comunicata ai dipendenti la disponibilità all'assunzione presso la KK, con facoltà di scegliere in tal senso, percependo gli importi indicati sopra al punto 2, oppure di accettare la collocazione in mobilità, percependo i maggiori importi di cui al punto 1;
- individuato il numero di lavoratori che intendono accettare l'assunzione presso la KK, la X. provvederà all'aumento di capitale della stessa, in termini di y milioni di lire per i primi ... lavoratori che abbiano aderito alla proposta e di j milioni di lire per ogni successivo lavoratore.
Nell'ipotesi di adesione alla proposta da parte di ... lavoratori si avrebbe un aumento di capitale di z milioni di lire; il gruppo YY., da parte sua, si impegna irrevocabilmente ad assumere presso la KK i dipendenti che ne facciano richiesta;
- dopo aver messo in mobilità i dipendenti, la X cede ad una società del Gruppo YY l'intera partecipazione nella KK ad un prezzo di x milioni di lire, determinato in misura pari al valore del capitale sociale precedente all'ulteriore apporto di capitale di cui al punto precedente, realizzando pertanto una minusvalenza derivante dalla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ed il prezzo di cessione, pari a zx milioni di lire.
Nell'istanza proposta la X. chiede conferma della piena deducibilità ai fini delle imposte sui redditi di tale componente negativa e della inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.Considerazioni sulla fattispecie.
Ai fini della valutazione della complessa operazione prospettata, appare determinante l'analisi e l'interpretazione del contenuto del contratto di cessione della partecipazione della KK.
Deve escludersi, in via preliminare, che l'operazione sia riconducibile nello schema del negozio misto con donazione. Invero, essa viene posta in essere al di fuori di qualsiasi logica di gruppo societario, mancando un collegamento in tal senso tra la X. e il Gruppo YY.. In tale ottica pertanto lo spirito di liberalità non può sussistere.
Questa affermazione trova conferma ove si consideri che l'impegno preso dal Gruppo YY di assumere i dipendenti presso la KK costituisce controprestazione economicamente valutabile per la X, a fronte della cessione della partecipazione. In tal caso, infatti, quest'ultima dovrà sostenere minori oneri in termini di incentivo all'esodo per i lavoratori che transiteranno alla KK.
A parere della scrivente quindi il negozio non può qualificarsi in termini di negozio misto, ma va interpretato avendo riguardo al suo complessivo contenuto caratterizzato in realtà dalla presenza di due negozi collegati:
- la cessione delle partecipazioni della KK - valore z milioni di lire - da X. al Gruppo YY;
- l'impegno di quest'ultimo ad assumere per il tramite della KK parte dei lavoratori di X, sollevando parzialmente quest'ultima degli oneri connessi agli accordi stipulati con sindacati ed autorità competenti - minori oneri valutati dalle parti in z milioni di lire.
In tale ottica si individua chiaramente il sinallagma esistente tra le diverse prestazioni dedotte nel contratto, posto che il corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazioni - x milioni di lire - corrisponde in realtà al differenziale di valore tra le due prestazioni.
Infatti se da un lato la X. cede la partecipazione nella KK ad un prezzo simbolico rispetto al suo valore effettivo, tuttavia ottiene in cambio il beneficio connesso ai minori indennizzi da corrispondere ai dipendenti; di contro il Gruppo YY acquista ad un prezzo irrisorio la partecipazione nella KK, ma si impegna all'assunzione dei dipendenti.
Se si osserva l'impatto economico della complessa operazione sulla X, rispetto a quello connesso agli impegni formalmente assunti con sindacati e autorità competenti, si può infatti osservare che essa non subisce alcuna diminuzione economico-patrimoniale, insita invece in ogni erogazione liberale, ma anzi, comparando i costi connessi alle due alternative, ottiene un beneficio.
Sulla base delle esemplificazioni riportate nella scheda tecnica di cui all'allegato 1, emerge infatti un indubbio beneficio per la X in termini di minori oneri derivanti dal progetto di re-industrializzazione rispetto agli impegni in precedenza assunti.
Per quanto concerne i riflessi fiscali delle due ipotesi non si evidenzia invece alcun risparmio d'imposta per la X, per la quale al contrario l'operazione prospettata determina un maggior debito d'imposta. Pertanto non trova giustificazione un eventuale recupero di base imponibile in capo alla X, in quanto per effetto del contratto concluso non si determina alcun occultamento di base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, quanto piuttosto la trasformazione dell'onere relativo agli indennizzi da corrispondere ai dipendenti in una perdita su partecipazioni, per giunta di minore importo, entrambi interamente deducibili ai soli fini delle imposte dirette.
A diverse conclusioni si deve giungere in relazione agli effetti fiscali sul Gruppo YY. Dall'esempio riportato nella scheda tecnica di cui all'allegato 2, si evidenzia che, mantenendo separati gli effetti fiscali dei due contratti, si genererebbero per il gruppo da un lato compensi imponibili per z milioni di lire a fronte dell'impegno ad assumere presso la KK i dipendenti della X, dall'altro, a fronte del successivo apporto di capitale nella KK, un maggior costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, pari a zx milioni di lire.
Il Gruppo YY realizza un immediato vantaggio fiscale derivante dalla circostanza che per effetto delle pattuizioni contrattuali l'impegno ad assumere i dipendenti trova la sua controprestazione nell'acquisto della partecipazione ad una prezzo notevolmente inferiore al suo valore effettivo.
La conseguenza è che non emergono fiscalmente i compensi di cui sopra, ma di contro il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione corrisponde al prezzo per essa corrisposto di x milioni di lire.
Il vantaggio fiscale si risolve pertanto non in una diminuzione della complessiva base imponibile ai fini delle imposte dirette, quanto piuttosto nella trasformazione di un corrispettivo in un diverso componente reddituale.
Tale trasformazione comporta in primo luogo il differimento della tassazione, in quanto detto componente reddituale rimarrà in latenza fino a quando non rileverà fiscalmente quale plusvalenza, per effetto del realizzo della partecipazione stessa, o quale sopravvenienza attiva, per effetto della restituzione del capitale sociale, e nei limiti in cui il valore della partecipazione non si riduca per effetto della gestione aziendale. In secondo luogo tale diverso componente reddituale, a differenza del corrispettivo, non costituisce componente di reddito rilevante ai fini IRAP e, ove rilevasse quale plusvalenza, potrebbe essere assoggettato ad imposta sostitutiva.Conclusioni.
La complessa fattispecie contrattuale posta in essere dalle parti si caratterizza dunque per la presenza di negozi collegati, i cui effetti in termini di diritti ed obblighi delle parti non danno evidenza immediata ai reali flussi di ricchezza oggetto delle pattuizioni.
Nello specifico caso in esame il prezzo pattuito per la cessione delle partecipazioni, pur essendo un prezzo reale e non simulato, per effetto del collegamento negoziale non individua l'intero corrispettivo della cessione, ma solo una sua parte. Anzi esso rappresenta il differenziale positivo tra il corrispettivo di due prestazioni sinallagmaticamente connesse. La determinazione per differenza del prezzo dedotto nel contratto maschera i reali flussi di ricchezza e concretizza, come si è detto, non un occultamento materiale del corrispettivo - ipotesi da cui deriverebbe un evidente fenomeno di evasione d'imposta - ma un'operazione che, se finalizzata esclusivamente all'aggiramento del disposto degli articoli 53 e 54 del TUIR - che individua il criterio di determinazione della base imponibile non nel valore, bensì nel corrispettivo inteso come prezzo effettivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi - evidenzierebbe un profilo di elusività fiscale.
Nella specie anziché il corrispettivo spettante a fronte di un obbligo contrattualmente assunto ed economicamente valutabile per le controparti, consistente nell'assunzione di un certo numero di dipendenti, viene in causa la riduzione del prezzo per l'acquisto delle partecipazioni della KK. Dal punto di vista della disciplina fiscale, infatti, quel corrispettivo che avrebbe concorso alla formazione del reddito per il Gruppo YY, si trasforma in un minor costo fiscale della partecipazione acquisita, con i vantaggi in termini di trattamento fiscale di cui si è detto sopra.
Le stesse caratteristiche dell'operazione, singolarmente considerate, potrebbero rivelarne il contenuto potenzialmente elusivo.
Anzitutto l'artificiosità e la complessità del disegno, realizzato tramite la creazione di una KK, l'aumento di capitale della stessa connesso ad un impegno irrevocabile ad assumere un certo numero di dipendenti, la cessione della partecipazione nella KK ad un prezzo palesemente irrisorio, apparentemente contro ogni logica di mercato. Poi il risparmio d'imposta, sia pure nei termini sopra specificati di riqualificazione e differimento della tassazione di un flusso di reddito in capo al Gruppo YY., e oltretutto in parte compensato dalla maggiore imposta a debito scaturente in capo alla X.
Nel caso specifico, tuttavia, la sottoposizione all'esame della scrivente della complessa operazione per un esame preventivo ai sensi del comma 9 dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991 consente di chiarire e interpretare gli effetti e le motivazioni che stanno alla base delle complesse pattuizioni contrattuali.
Nel suo complesso il progetto di re-industrializzazione coinvolge le ragioni economiche degli imprenditori e dei lavoratori direttamente interessati, ma anche più in generale dell'intero contesto sociale ed economico cui fa capo l'area industriale in questione. In tale ottica costituiscono valide ragioni economiche per la collettività interessata la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed evitare la dispersione di ingenti risorse economiche e di elevate professionalità.
Ma valide ragioni economiche possono essere individuate anche per i soggetti economici direttamente coinvolti. Anzitutto per i lavoratori i quali di fatto rinunciano ai maggiori indennizzi loro spettanti dalla X a fronte della possibilità di mantenere anche in futuro un'occupazione stabile. Sotto tale profilo la circostanza che di fatto la KK si venga a trovare con la disponibilità immediata di una dotazione di capitale di oltre 11 miliardi di lire, non gravati da alcun onere fiscale, costituisce per i lavoratori la garanzia che i maggiori indennizzi cui hanno rinunciato vengano integralmente utilizzati per far fronte alle necessita di mezzi finanziari che sicuramente caratterizzeranno l'avvio della nuova iniziativa produttiva.
Dal punto di vista della X, come si è detto, la soluzione proposta consente di ottenere sia un beneficio, peraltro contenuto, in termini di minori indennizzi da corrispondere ai dipendenti, sia un non trascurabile ritorno in termini di immagine, derivante dall'aver collaborato alla ricerca di una valida soluzione alla crisi industriale verificatasi, assumendosi buona parte dei relativi costi sociali ed economici.
Per quanto riguarda il Gruppo YY, si osserva che esso si determina ad una iniziativa imprenditoriale fortemente aleatoria, considerato che l'impegno ad assumere una rilevante quantità di manodopera non è connesso alla successione nel complesso aziendale della X, che al contrario viene dismesso.
Pertanto è sicuramente supportato da valide ragioni economiche anche lo schema programmato di creazione della KK da parte di X e la successiva acquisizione della stessa da parte del Gruppo YY, a condizioni contrattuali che in sostanza suddividono tra le parti l'onere certo connesso agli indennizzi da corrispondere ai dipendenti e quello incerto connesso all'alea insita nell'avvio di una nuova iniziativa produttiva. L'obiettivo finale è quello di dotare la KK dei mezzi finanziari necessari a sostenere gli oneri connessi all'assunzione dei lavoratori, secondo gli impegni presi, ed alla realizzazione degli investimenti strutturali per l'avvio dell'attività produttiva, senza tuttavia far gravare sull'operazione ulteriori ingenti oneri tributari. Alla luce di tali considerazioni, sarebbe invece da considerare priva di valide ragioni economiche l'eventuale successiva cessione da parte del Gruppo YY della partecipazione nella KK realizzata in tempi ragionevolmente brevi. In tal caso l'operazione sembrerebbe finalizzata non tanto ad avviare una nuova iniziativa produttiva, ma principalmente a beneficiare della possibilità di assoggettare a tassazione con la minore aliquota dell'imposta sostitutiva quella plusvalenza latente di cui si è detto sopra.
In conclusione si può affermare che se pure la complessa operazione programmata evita che nell'immediato ne derivino rilevanti oneri tributari, essa non può considerarsi elusiva in quanto è supportata dalla validità delle ragioni economiche riconducibili ai diversi soggetti coinvolti.