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Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 13.03.2001
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Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Applicabilità degli elementi di rettifica introdotti con DM 4 agosto 2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 13.03.2001Con nota prot. n. 2001/11179 dell'8 febbraio 2001, la Direzione Regionale ha sottoposto all'attenzione della scrivente una problematica di interesse generale concernente l'applicabilità degli elementi di rettifica, previsti dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale.
Il quesito nasce da un'offerta pubblica di acquisto (OPA) della Banca Popolare di... per le azioni della Banca del Popolo di...., conclusasi con il trasferimento delle azioni a favore della Banca offerente, in data 19 dicembre 2000, ed il versamento del corrispettivo agli aderenti, in data 2 gennaio 2001.
In particolare si chiede se, nel caso illustrato, l'intermediario abilitato debba applicare l'equalizzatore alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche, dalle società semplici e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, sempreché tali redditi non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, e ai soggetti non residenti se tali plusvalenze di considerano prodotte nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 20 del TUIR, che abbiano optato per il regime del risparmio amministrato.
Nel merito si fa presente quanto segue.
L'articolo 3 del citato DM 4 agosto 2000 stabilisce che "gli elementi di rettifica........si applicano per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, dei differenziali negativi ed oneri realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2001...".
Come già affermato nelle istruzioni del modello Unico per la compilazione del quadro RT, la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie, non avendo rilevanza a tal fine il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie concreta, se l'operazione si è conclusa e, quindi, la plusvalenza è stata realizzata in data antecedente al 1 gennaio 2001, si ritiene che ad essa non si debbano applicare gli elementi di rettifica previsti dal suddetto decreto ministeriale.