-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 26.03.2001
-
Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche - Art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 26.03.2001Con nota del 22 gennaio 2001, codesto Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha chiesto chiarimenti in ordine all'individuazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con riferimento in particolare al concetto di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'articolo 37, comma 1, della legge n. 342 del 2000 ha modificato la disciplina dei compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche, intervenendo sugli articoli 81, comma 1, lettera m) e 83, comma 2, del TUIR.
In particolare, la nuova disposizione dell'articolo 81, comma 1, lettera m), citato riconduce fra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
A questi compensi è riservato un particolare trattamento agevolativo: i primi 10 milioni di lire corrisposti non concorrono alla formazione del reddito, i successivi 40 milioni di lire sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con applicazione dell'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, gli ulteriori compensi erogati sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto con applicazione della medesima aliquota.
Con la locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", il legislatore ha voluto delimitare l'ambito di applicazione della disciplina in esame, escludendo, in sostanza, dal trattamento fiscale agevolato i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alle realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, con l'espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.
La disposizione è riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.
Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri.
Rientrano, quindi, nella disciplina di cui alla lettera m), dell'articolo 81 del TUIR, tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Trattasi di compensi, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa, corrisposti a figure dirigenziali, non legati con l'ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni, non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo.
Al contrario, il presupposto dell'agevolazione fiscale in argomento non è configurabile in capo a soggetti che a beneficio delle associazioni svolgono mera attività amministrativa.
Si precisa, infine, che per la riconducibilità dei compensi in argomento nell'ambito applicativo dell'articolo 81, comma 1, lettera m) del TUIR, è necessario il concorso di due condizioni:
a) deve trattarsi di uno dei soggetti come sopra individuati (requisito soggettivo);
b) la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico (requisito oggettivo).
Non possono conseguentemente essere considerati redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m,), del TUIR i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica.
Del pari, non possono essere inclusi nella disciplina di cui trattasi i compensi corrisposti all'atleta professionista nell'ipotesi in cui si veda impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.