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Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 29.03.2001
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Istituzione di codici-tributo per versamenti e crediti d'imposta - Articoli 8, 17, 22 e 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342; articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 29.03.2001L'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sulle plusvalenze derivanti da operazioni di conferimento o di cessione di beni o aziende, effettuate a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi tramite modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
2728, denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende, a favore dei C.A.F. - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".
L'art. 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori derivanti dalle operazioni di conferimento.
Il comma 5 dello stesso articolo 17 stabilisce che il pagamento di detta imposta può essere effettuato in un massimo di tre rate annuali di pari importo, alle scadenze previste dal medesimo comma, con l'applicazione degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle rate successive alla prima.
In proposito, si fa presente che il versamento dell'imposta, nonché dei relativi interessi in caso di rateazione, va effettuato mediante il modello F24, utilizzando il seguente codice-tributo:
2727, denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti - Articoli 17 e 19 della legge 21 novembre 2000, n. 342".
L'art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede, a favore degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura rischi su crediti al fondo per rischi bancari generali, assoggettando l'importo trasferito ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il comma 4 dello stesso art. 22 stabilisce che il pagamento dell'imposta sia effettuato in un massimo di tre rate annuali di pari importo, alle scadenze previste dal medesimo comma, con l'applicazione degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, sulle rate successive alla prima.
Al riguardo, si precisa che il versamento dell'imposta, e dei relativi interessi in caso di rateazione, va effettuato mediante il modello F24, utilizzando il seguente codice-tributo:
2729, denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Irap sui fondi trasferiti al fondo per rischi bancari generali - Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".
L'art. 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha apportato alcune modifiche all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
Secondo la nuova formulazione del comma 1 del predetto articolo 25, sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR, quali le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, le società e gli enti eroganti operano una ritenuta a titolo d'imposta fino ad un ammontare complessivo di 40 milioni di lire, mentre per la parte eccedente tale importo operano una ritenuta a titolo di acconto.
Per il versamento delle ritenute operate, sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto, da effettuarsi mediante modello F24, si precisa che il codice-tributo da utilizzare è il 1041, la cui denominazione è modificata nel seguente modo: "Ritenute su redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e redditi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR".
L'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, prevedendo, in particolare, il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, nei confronti delle persone fisiche che intraprendono un'attività artistica, professionale o d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Per il versamento dell'imposta in parola, da effettuarsi con il modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
4025, denominato: Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - Art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
L'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto alcune agevolazioni fiscali per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali, e, comunque, non superiori a 50 milioni di lire.
Secondo la disposizione, in particolare, i soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini del versamento di tale imposta, da eseguire mediante modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
4026, denominato: "Imposta sostitutiva dell'Irpef per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attività marginali - Art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
Il comma 8 del predetto articolo 14, inoltre, attribuisce, agli stessi soggetti che si avvalgono del regime fiscale in parola, un credito d'imposta per l'acquisto, ovvero per l'acquisizione in locazione finanziaria, delle apparecchiature informatiche e dei relativi accessori da impiegare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
Per l'utilizzo del predetto credito, in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice-tributo:
6738, denominato: "Credito d'imposta - Agevolazione per le attività marginali - Art. 14, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388".
Per quanto riguarda, infine, la compilazione del modello F24, si fa presente che i suddetti codici-tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, ovvero, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito, relativamente al codice-tributo 6738.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse vanno imputate ai capi, capitoli e articoli del bilancio dello Stato di seguito elencati. In particolare, per quanto riguarda il codice-tributo 2729, si precisa che il relativo capitolo d'entrata, in corso di istituzione, verrà reso noto successivamente.Codici tributo Capo Capitolo Articolo 2727 6 1046 2728 6 1034 3 2729 Da istituire 4025 6 1192 4026 6 1193