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Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 10.04.2001
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Realizzazione della rete e delle diramazioni di utenza per la fornitura del metano al Consorzio Y
Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 10.04.2001
Con istanza indirizzata alla scrivente, il consorzio Y ha chiesto un parere in merito al trattamento fiscale applicabile al contributo a fondo perduto versato da ogni singolo partecipante al consorzio, all'Azienda X, a titolo di compartecipazione al 60% della spesa per l'opera di metanizzazione.
Nell'istanza si fa presente che la Direzione Regionale ......, precedentemente interpellata dal consorzio, ha osservato che tale contributo viene erogato dai consorziati per la realizzazione di una rete che resta comunque di proprietà dell'azienda del gas; pertanto, lo stesso non rientra tra le spese per le quali compete la detrazione del 36% (41% per gli anni 1998 e 1999) dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio dall'art. 1, comma 1, della legge n. 449/97, come modificato dall'articolo 6, comma 15 della legge n. 488/1999 e, da ultimo, dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 388/2000.
La Direzione Regionale ...... ha inoltre affermato che la detrazione in discorso spetterebbe qualora i contributi versati all' Azienda X costituissero oneri di urbanizzazione. Con circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 è stato, infatti, precisato che tra le spese sostenute per la realizzazione degli interventi che danno diritto alla detrazione d'imposta, (concernenti in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, lett. a), b), c), d) della legge n. 457 del 1978), rientrano, tra l'altro, anche gli oneri di urbanizzazione.
In proposito la scrivente ritiene utile precisare che gli oneri di urbanizzazione hanno natura tributaria e sono determinati in base alle specifiche disposizioni recate dalla legge n. 28 gennaio 1977, n. 10. I contributi versati all'azienda del gas per la realizzazione della rete di metanizzazione non hanno le caratteristiche di oneri tributari, in quanto sono stabiliti in virtù della convenzione stipulata tra gli utenti finali e l'azienda erogatrice e sono commisurati a parametri decisi in via convenzionale.
Non si ritiene, pertanto, che i contributi in esame possano essere considerati oneri di urbanizzazione in base alla richiamata normativa urbanistica.
Si precisa, inoltre, che la detrazione d'imposta è prevista in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio realizzati sulle singole unità abitative o sulle parti comuni degli edifici. La costruzione della rete di metanizzazione rappresenta un'opera di interesse pubblico, di proprietà dell'azienda erogatrice, finalizzata alla somministrazione del gas. Non può, come tale essere considerata alla stregua di un intervento edilizio relativo alle singole unità abitative o all'intero edificio nè come un'opera ad essi strettamente connessa.
Si condivide, pertanto, la soluzione alla quale è pervenuta la Direzione Regionale ......., in base alla quale è stata esclusa l'applicabilità del beneficio fiscale, previsto dal citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, alla corresponsione dei contributi in esame.