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Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 13.04.2001
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IVA art. 9, primo comma, punto 9), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Lavorazioni su beni in temporanea importazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 13.04.2001Con nota n. ........, la Direzione Regionale ......., ha sottoposto all'attenzione della scrivente una problematica di carattere generale concernente l'interpretazione dell'art. 9, primo comma, punto 9), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede la non imponibilità ad IVA per "i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43 - testo unico delle leggi doganali - eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati.....".
La questione, sollevata anche dall'Associazione ..........., riguarda in particolare la possibilità di applicare il beneficio della non imponibilità ad IVA previsto dal citato art. 9, primo comma, punto 9), anche nell'ipotesi in cui "sussiste solo la possibilità e non una concreta intenzione di riesportare i prodotti compensatori ottenuti" (cfr. circolare del Dipartimento delle Dogane del 21 ottobre 1999, prot. n. 3403).
In proposito, la Direzione in questione ha espresso l'avviso che ai fini della applicazione del predetto regime di non imponibilità è ininfluente la successiva destinazione dei beni rispetto al momento di ultimazione della prestazione. Ed invero, il richiamo all'art. 176 del TULD, operato dal menzionato art. 9, primo comma, punto 9), è finalizzato esclusivamente ad identificare i trattamenti che possono essere eseguiti su beni "di provenienza estera non ancora definitivamente importati", per i quali da parte delle autorità doganali sia stata già accertata la sussistenza dello status di merce in temporanea importazione.
Al riguardo si osserva che l' art. 9, primo comma, punto 9), del DPR n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità ad IVA per i trattamenti di cui all'art. 176 del TULD eseguiti:
1. su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati;
2. su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.
Come si evince chiaramente dalla lettera della norma, il collegamento tra la concessione del beneficio e l'evento successivo della esportazione dei beni è richiesto solo per i beni rientranti nella seconda ipotesi.
Al contrario, nel caso di cui al numero uno, l'agevolazione viene riconosciuta in via oggettiva, senza che assuma alcuna rilevanza il successivo invio all'estero dei beni stessi.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, si concorda con il parere espresso dalla Direzione in argomento sulla circostanza che il richiamo all'art. 176 del TULD operato dall'art. 9, primo comma, punto 9), del DPR n. 633 del 1972 ha il solo fine di identificare la natura delle operazioni eseguibili sui beni di cui trattasi, risultando ininfluente, ai fini della non imponibilità ad IVA, la successiva destinazione dei beni temporaneamente introdotti nel territorio dello Stato.