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Risoluzione Agenzia Entrate n. 68 del 16.05.2001
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Imposta di bollo - Richiesta copie atti amministrativi - Azienda sanitaria locale di ....
Risoluzione Agenzia Entrate n. 68 del 16.05.2001Con nota del 15 novembre 1999, codesta Azienda sanitaria ha chiesto di conoscere:
1. se la richiesta di copie di atti deliberativi debba essere formulata su carta legale;
2. se le copie richieste dalle organizzazioni sindacali in forma legale debbano essere rilasciate previa apposizione del bollo;
3. se le organizzazioni sindacali debbano corrispondere il costo delle copie richieste in carta semplice (come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 5006/M/8-(9) Uff.1 del 9.06.1993).
Per quanto concerne il primo quesito, si ribadisce quanto precisato con la risoluzione prot. n. 391804 datata 20 aprile 1993: nel caso in cui sia espressamente prevista la formulazione di domande per iscritto per ottenere copie di atti di codesta azienda sanitaria, si applica l'art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con d.m. 20 agosto 1992, che stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo alle istanze dirette agli organi ed uffici della pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
In relazione al secondo quesito, si precisa che le copie di atti deliberativi debbono essere assoggettate all'imposta di bollo ove siano rilasciate con dichiarazione di conformità all'originale o con altra dichiarazione equivalente apposta in calce alle stesse, in applicazione dell'art. 4 della citata tariffa.
L'imposta è dovuta anche nel caso in cui le copie siano richieste da organizzazioni sindacali, non essendo prevista per tali soggetti nessuna specifica esenzione. Le OO. SS. non rientrano infatti tra i soggetti tassativamente elencati nell'art. 16 della tabella allegato B al citato DPR n 642 del 1972, che accorda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per gli atti e documenti scambiati tra organi della pubblica amministrazione.
Infine, si precisa che esula dalla competenza dello scrivente la soluzione del quesito concernente il costo delle copie richieste in carta semplice.