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Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 16.05.2001
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IVA - art. 50 bis del D.L. n. 331 del 1993. Estrazione dai depositi IVA di gas, in precedenza importato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 16.05.2001Con nota del 29 gennaio u.s. codesta Società, preso atto di quanto specificato con la risoluzione n. 198/E del 21 dicembre 2000, ha chiesto ulteriori precisazioni in merito alle modalità di estrazione dal deposito IVA di ..... del gas, importato dalla Croazia.
In particolare, la citata risoluzione prevede che per le quantità di gas estratte, nel corso di un mese solare, dal deposito IVA e destinate al consumo nel territorio dello Stato l'assolvimento dell'imposta possa avvenire mediante l'emissione di una autofattura, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo.
Al riguardo codesta Società ha fatto presente di poter operare nel rispetto di tale procedura in tutti i casi in cui l'importazione del gas stesso avviene attraverso l'utilizzo di navi cosiddette metaniere ovvero di carri bombolai, in quanto l'operazione doganale di importazione, con emissione della relativa bolletta, si perfeziona di regola all'atto dell'immissione in libera pratica del gas nel territorio dello Stato. Ne consegue che il documento di estrazione, che deve contenere anche il riferimento alla predetta bolletta doganale di importazione, può essere emesso entro il termine indicato nella risoluzione n. 198/E.
Tuttavia, codesta Società, ad integrazione di quanto già esposto nella precorsa corrispondenza, osserva che nel caso del "Progetto ...." l'introduzione e la successiva estrazione del gas, mediante l'utilizzo di tubazioni, avviene sulla base di un flusso continuo senza soluzione di continuità.
In tali ipotesi la dichiarazione doganale riepilogativa del gas introdotto nel territorio doganale (e misurato attraverso la rilevazione con appositi strumenti) viene presentata in dogana, in relazione a ciascun mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, con la conseguenza che il documento doganale viene emesso solo successivamente dall'Autorità doganale. Questa ultima circostanza, non consentirebbe, secondo quanto prospettato nella richiamata risoluzione n. 198/E del 2000, di riportare nella autofattura, emessa entro il 1° giorno del mese successivo all'estrazione del gas, il riferimento alla bolletta doganale di importazione, che si perfeziona -come detto- solo in un momento posteriore.
Codesta Società, inoltre, sottolinea che l'estrazione del gas dal deposito di ....... avviene sottoforma di somministrazione, per cui apparirebbe coerente con il sistema dell'IVA, secondo quanto disposto dall'art. 6 del DPR n. 633 del 1972, l'emissione dell'autofattura entro il mese successivo a quello della sua estrazione.
Tanto premesso, occorre rilevare che, a norma dell'art. 50-bis, comma 6, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, l'imposta sul valore aggiunto, relativa ai beni introdotti in deposito IVA, è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, mediante emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Detta autofattura, nel caso in cui i beni estratti siano stati oggetto di precedente acquisto senza pagamento di imposta da parte dello stesso soggetto che li estrae, va integrata, come disposto dallo stesso comma 6 del citato art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, con il riferimento al documento relativo all'acquisto che, nel caso in esame, è costituito dalla bolletta doganale di importazione.
D'altro canto, lo stesso art. 4, comma 1, del d.m. 20 ottobre 1997, n. 419 (Regolamento recante norme in materia di depositi IVA), prescrive che per i beni immessi in libera pratica senza pagamento di IVA, in quanto destinati ad essere immessi in deposito IVA, "l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione", dalla cui emissione non si può perciò prescindere anche ai fini della successiva estrazione.
Inoltre, occorre ricordare che con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, al punto 2.1, in tema di "esigibilità dell'imposta" è stato chiarito che "per quanto riguarda le importazioni, il momento di esigibilità dell'imposta va individuato in quello in cui gli Uffici doganali, in relazione alle diverse tipologie di operazioni, hanno diritto a richiedere il pagamento dell'imposta".
Pertanto, tenuto conto delle particolari procedure doganali di importazione evidenziate dalla Società istante, collegate con la natura del prodotto, e delle specifiche modalità con cui avviene l'erogazione del medesimo bene, sulla base cioè di un flusso continuo di introduzione ed estrazione senza soluzione di continuità, si ritiene che, limitatamente alla situazione esposta, possano essere adottate le procedure qui di seguito descritte.
1. L'autofattura, relativa alle quantità di gas estratto nel corso di un mese solare e destinato al mercato nazionale (art. 50-bis, comma 4, lett. b, del D.L. n. 331 del 1993), può essere emessa e registrata entro il mese di rilascio del documento doganale relativo alla immissione in libera pratica dello stesso prodotto e con riferimento alla data del medesimo documento.
2. Per quanto riguarda, invece, il gas estratto e destinato all'esportazione (art. 50-bis, comma 4, lett. g del D.L. n. 331 del 1993), la fattura non imponibile concernente le predette operazioni dovrà fare riferimento alla data della relativa dichiarazione doganale.
Rimangono, ovviamente, ferme in tutte le altre ipotesi le istruzioni impartite con la ripetuta risoluzione n. 198/E del 2000.