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Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 12.06.2001
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Modalità di trattazione delle richieste di rimborso IVA - Controllo della posizione fiscale del richiedente il rimborso - Richiesta di parere
Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 12.06.2001Con la nota del 18 gennaio 2000 la Direzione Regionale del .... ha chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione del punto 3 della circolare n. 146/E del 10 giugno 1998 nella parte in cui prevede che "il concessionario, nel trasmettere agli uffici il modello "VR", comunicherà anche l'ammontare delle somme iscritte a ruolo costituenti "carico pendente" nei confronti della posizione fiscale del richiedente il rimborso...".
In particolare, viene chiesto se ai fini dell'erogazione di un rimborso IVA debbano essere valutati, in via preliminare, gli eventuali carichi pendenti del richiedente anche relativi a tributi diversi dall'IVA.
Al riguardo, si osserva che il citato punto 3 va interpretato sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dalla circolare 180/E del 10 luglio 1998, in materia di sospensione dei rimborsi.
L'articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 472/97 prevede che "il pagamento di un rimborso può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo". Tale sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
Nella circolare 180/E viene citato, a titolo di esempio, che "a fronte di una irrogazione di sanzione in materia di imposte dirette può essere sospeso il pagamento di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto".
Il comma 2 del predetto articolo 23 stabilisce inoltre che, in presenza di provvedimenti definitivi, l'ufficio competente alla liquidazione del rimborso pronuncia la compensazione del debito.
Da ciò si evince che rientra nella facoltà degli uffici sospendere il rimborso in presenza di provvedimenti non definitivi relativi anche a tributi diversi dall'imposta sul valore aggiunto. In presenza di provvedimenti definitivi anche relativi a tributi diversi dall'IVA, gli uffici devono invece pronunciare la compensazione del debito.
Si ritiene in conclusione che la nozione di "carichi pendenti" deve essere riferita anche a crediti e sanzioni riferibili a tributi erariali, ad esclusione delle imposte doganali e delle imposte sulla produzione e sui consumi.
Tutto ciò premesso, si ritiene superato quanto previsto dalla circolare n. 143/E del 9 agosto 1993, ossia che la sospensione del rimborso deve essere effettuata soltanto in presenza di carichi pendenti afferenti l'imposta sul valore aggiunto.