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Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 12.06.2001
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Riforma dello spettacolo. Quesiti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 12.06.2001Con nota del 7 febbraio 2001, codesta Associazione ha posto all'attenzione di questa Direzione Centrale alcune questioni concernenti la riforma fiscale nel settore dello spettacolo, riguardanti:
a) gli ex abbuoni per l'imposta sugli spettacoli in favore degli esercenti le sale cinematografiche;
b) le modalità di annotazione dei proventi diversi dalla vendita dei biglietti, prima dell'entrata in funzione degli apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto 13 luglio 2000;
c) le prestazioni accessorie;
d) la somministrazione di alimenti e di bevande in forma itinerante nei luoghi di spettacolo;
e) gli adempimenti e le modalità di certificazione dei corrispettivi nel caso di operazioni eseguite in abbonamento e nel caso di prevendita.
Al riguardo si premette che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in attuazione della delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, ha assoggettato le attività di spettacolo alla sola imposta sul valore aggiunto, secondo i criteri ordinari.
Pertanto, come chiarito con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, alle prestazioni di servizio relative alle attività di spettacolo, incluse le operazioni ad esse accessorie, si applicano, di regola, i principi generali che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto.
Le attività di spettacolo sono tuttavia assoggettate ad una disciplina peculiare per quanto riguarda il momento impositivo, le modalità di certificazione, l'accertamento e alcune specifiche agevolazioni.
In particolare l'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 60 del 1999, individua il momento impositivo per le prestazioni di spettacolo e le operazioni ad esse accessorie indicate nella tabella C allegata allo stesso DPR n. 633 del 1972 nell'inizio della manifestazione, ancorché il corrispettivo sia stato precedentemente percepito, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento, per le quali il momento impositivo si realizza all'atto del pagamento del corrispettivo.
Ciò posto, in ordine agli specifici quesiti formulati si forniscono i seguenti chiarimenti.A. EX ABBUONI PER L'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI IN FAVORE DEGLI ESERCENTI LE SALE CINEMATOGRAFICHE
E' stato chiesto di conoscere se gli ex abbuoni per l'imposta sugli spettacoli, maturati al 31 dicembre 1999, possano essere compensati nel modello F24.
Al riguardo si fa presente che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 60 del 1999 riconosce agli esercenti le sale cinematografiche, in luogo degli abbuoni previsti dalla precedente normativa, un credito di imposta, prevedendo espressamente che lo stesso non concorre alla formazione del reddito imponibile e che può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Lo stesso articolo 20, comma 3 conseguentemente aggiunge un'ulteriore lettera all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ai fini di integrare con il credito in argomento l'elenco dei crediti e debiti ammessi in compensazione.
Non sussiste, invece, alcuna disposizione che consenta di compensare attraverso il modello F24 gli ex abbuoni per l'imposta sugli spettacoli, né tale facoltà può essere ammessa in via amministrativa, considerata la tassatività della previsione normativa in materia.B. MODALITA' DI ANNOTAZIONE DEI PROVENTI DIVERSI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI, PRIMA DELL'ENTRATA IN FUNZIONE DEGLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI DI CUI AL DECRETO 13 LUGLIO 2000
Il quesito riguarda la sussistenza nel periodo transitorio, antecedente cioè all'entrata in funzione degli apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto 13 luglio 2000, dell'obbligo di annotare sulla distinta di incasso anche i proventi diversi dalla vendita dei biglietti.
Al riguardo si fa presente che fino all'entrata in funzione degli speciali apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto 13 luglio 2000, l'articolo 11, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 consente ai soggetti che svolgono attività di spettacolo di certificare i corrispettivi mediante "rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972".
In attesa dell'entrata in funzione degli apparecchi misuratori fiscali, pertanto, i proventi certificati con i biglietti recanti il contrassegno della SIAE sono annotati anche sulla distinta di incasso, mentre i proventi a cui si riferisce il quesito possono essere annotati solo sul registro dei corrispettivi e sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.C. PRESTAZIONI ACCESSORIE
E' stato chiesto se possono ritenersi accessorie alle prestazioni di spettacolo le seguenti operazioni: il servizio guardaroba, la vendita dei cuscini e del programma dello spettacolo e la prevendita dei titoli di accesso.
Come evidenziato nella circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le operazioni accessorie alle prestazioni di spettacolo, in virtù del principio recato dall'articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, sono soggette all'aliquota propria della prestazione principale.
Per individuare le operazioni accessorie va verificato concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale e il valore comparativo delle varie prestazioni. Le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale.
Sulla base di tali principi si ritiene che il servizio guardaroba, la vendita dei cuscini e del programma dello spettacolo non possono essere considerate operazioni accessorie alla prestazione di spettacolo, non costituendo le stesse la necessaria integrazione e l'essenziale completamento della prestazione di spettacolo.
Per quanto riguarda i diritti di prevendita si ritiene che gli stessi costituiscono parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo. In tal senso si è espressa l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere reso in data 4 maggio 1999, già richiamato nella circolare n. 165/E del 2000 secondo il quale "la somma pagata dall'acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta ed interamente all'organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo, ancorché una parte di tale somma (e, più specificatamente, del diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall'organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell'attività di distribuzione da lui svolta in proprio nome e per proprio conto in virtù del contratto di mandato o di appalto con lui stipulato".D. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN FORMA ITINERANTE NEI LUOGHI DI SPETTACOLO
E' stato chiesto se permane l'esonero dall'emissione dello scontrino fiscale per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata in forma itinerante nei luoghi di spettacolo.
Al riguardo si fa presente che, in virtù dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in modo itinerante negli stadi, nelle sale cinematografiche, nei teatri e negli altri luoghi pubblici in occasione di manifestazioni in genere non sono, tuttora, soggette all'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale.E. ADEMPIMENTI E MODALITA' DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI NEL CASO DI OPERAZIONI ESEGUITE IN ABBONAMENTO E NEL CASO DI PREVENDITA.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine agli adempimenti e alle modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle ipotesi di operazioni eseguite in abbonamento e nel caso di prevendita.
Al riguardo si richiama quanto precisato nelle premesse in ordine al momento in cui le prestazioni spettacolistiche devono considerarsi effettuate, ai sensi dell'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, al fine dell'individuazione dei termini per porre in essere gli adempimenti contabili, le liquidazioni e i versamenti dell'imposta.
In particolare, è dalla data di inizio dell'esecuzione delle manifestazioni che decorrono i termini per le annotazioni sul registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972, nonché quelli per le liquidazioni e i versamenti dell'imposta.
Per quanto riguarda le operazioni eseguite in abbonamento, per le quali il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, gli adempimenti contabili nonché le liquidazioni e i versamenti dell'imposta sono effettuati con riferimento a tale momento, anche nelle ipotesi in cui l'abbonamento sia emesso tramite un terzo. Non assume, pertanto, rilevanza fiscale il rapporto contrattuale che disciplina le modalità ed i termini entro i quali il terzo consegna all'organizzatore dello spettacolo l'importo degli abbonamenti rilasciati.
I principi espressi trovano applicazione, in forza dell'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, anche nella fase transitoria, antecedente cioè all'entrata in funzione degli apparecchi misuratori fiscali.
Le modalità di certificazione delle prestazioni di spettacolo di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, fino all'adozione degli apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto 13 luglio 2000, sono, invece, disciplinate dall'articolo 11 del DPR n. 544 del 1999, che prevede la possibilità di utilizzare in fase transitoria le ricevute fiscali di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 o lo scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 o i biglietti recanti il contrassegno SIAE.
Con l'entrata in funzione dei misuratori fiscali ogni prestazione di spettacolo sarà certificata all'atto del pagamento del corrispettivo con il titolo di accesso emesso ai sensi del richiamato decreto 13 luglio 2000, evidenziando anche l'ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita.
Per gli abbonamenti sarà emesso, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto 13 luglio 2000, un apposito titolo di accesso che conterrà, oltre alle indicazioni previste per l'ordinaria emissione del titolo, anche la dicitura "abbonamento" ed il numero delle prestazioni alle quali lo stesso dà diritto.
Per gli abbonamenti a data libera sarà rilasciato, altresì, un successivo titolo di accesso, emesso all'atto della fruizione dello spettacolo, recante la dicitura "abbonato" e gli estremi dell'abbonamento.
La disciplina risultante dall'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972 nonché dal regolamento emanato con DPR n. 544 del 1999 e dal decreto del 13 luglio 2000 esclude, invece, la possibilità di rilasciare all'atto del pagamento del corrispettivo "buoni" per fruire di prestazioni di spettacolo future, con emissione del titolo di accesso solo al momento in cui verrà effettivamente richiesta la prestazione di spettacolo.
Il pagamento del corrispettivo per una manifestazione di spettacolo non predeterminata richiederà ai fini fiscali comunque l'emissione di un titolo di accesso, che per le sue peculiari caratteristiche non può che essere assimilato ad un abbonamento a data libera, ai fini sia della determinazione del momento impositivo sia degli adempimenti e delle modalità di certificazione.
Nelle ipotesi di titoli di accesso rilasciati, in determinati quantitativi per spettacoli specificatamente individuati, a terzi che pongono in essere operazioni promozionali in relazione alla propria attività (manifestazioni a premio), l'organizzatore dello spettacolo emetterà fattura con l'indicazione dell'importo del corrispettivo e del numero dei titoli di accesso rilasciati e i titoli di accesso dovranno contenere l'indicazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Ai fini della determinazione del momento impositivo, troverà applicazione l'articolo 6, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972.