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Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 27.06.2001
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Corrispettivi percepiti dalle agenzie di viaggi e turismo per la prenotazione e l'emissione della biglietteria aerea - Certificazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 27.06.2001La Federazione italiana ...... - ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine alla procedura da adottare per la certificazione dei corrispettivi, percepiti dalle agenzie di viaggi, a titolo di diritti per la prenotazione della biglietteria aerea.
In particolare, la Federazione chiede se sia possibile evidenziare sul titolo di viaggio l'importo del diritto di prenotazione richiesto dall'agenzia al cliente. Tale importo verrebbe indicato sul biglietto aereo, al momento dell'emissione, in una apposita casella contraddistinta dalla sigla ADV, con la seguente dicitura: " Diritti ADV L.IT. importo lordo (I.V.A. inclusa 20 % L.IT. ammontare dell'imposta)".
Al riguardo la scrivente osserva quanto segue.
Preliminarmente va precisato che, come chiarito dalla circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, "alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo che non organizzano i pacchetti turistici ............., ma che operano in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi, non è applicabile il regime speciale di determinazione del tributo - di cui all'articolo 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - ma quello ordinario". Ne consegue che alle stesse saranno applicabili, ricorrendone i presupposti, "i sistemi ordinari di certificazione dei corrispettivi di cui al DPR 21 dicembre 1996, n. 696 (alternatività tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura), ovvero, nelle ipotesi di estrema marginalità economica, l'esonero contemplato per le prestazioni in parola dall'art. 2, lettera ff) del medesimo decreto".
Il citato art. 2, infatti, dispone che "Non sono soggette all'obbligo di certificazione.........le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente".
Al riguardo, la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997 ha chiarito che "la esclusione dall'obbligo di certificazione..............concerne tutte quelle prestazioni aventi ad oggetto non l'organizzazione di viaggi o la loro intermediazione, ma la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell'interesse del cliente dall'agenzia".
Occorre, infine, ricordare che il decreto ministeriale 30 giugno 1992 ha previsto che i biglietti di trasporto, per i quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Al tal fine il biglietto di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell'impresa e numero di partita I.V.A. del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- ammontare dei corrispettivi dovuti;
- numero progressivo;
- data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che la procedura proposta dalla Federazione istante sia ammissibile a condizione che il titolo di trasporto, oltre all'indicazione del diritto di prenotazione, contenga tutti gli elementi prescritti dal predetto decreto. Ed infatti, nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal citato decreto ministeriale, l'inserimento di un ulteriore elemento non altera la funzione sostitutiva dello scontrino fiscale attribuita al titolo di viaggio.