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Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 del 27.06.2001
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Operazioni a premio con pagamento di contributo - Regime applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 del 27.06.2001Con istanza rivolta alla scrivente, lo Studio .... ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile ad operazioni a premio che prevedono la possibilità da parte del consumatore finale di ricevere un bene (il premio) in corrispondenza alla raccolta di punti elettronici, con il concorso o meno del pagamento di una somma di denaro (contributo).
In particolare, l'istante fa presente che la società che ha promosso l'operazione (di seguito Società) non ha operato la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei beni oggetto del premio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633.
Successivamente, al momento della consegna del premio, la stessa società assoggetta ad Iva la somma di denaro eventualmente richiesta quale contributo.
Pertanto, si chiede se sia possibile effettuare la rettifica della detrazione dell'Iva inizialmente non detratta, per la quota corrispondente al contributo riscosso.Interpretazione
L'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, prevede che "in nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio".
In virtù dei principi introdotti dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313, al fine di poter esercitare legittimamente la detrazione dell'imposta assolta a monte è necessario che i beni acquisiti siano impiegati per l'effettuazione d'operazioni imponibili o ad esse assimilate.
Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera m), dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni agli effetti dell'Iva "le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni e integrazioni".
L'indetraibilità scaturisce, quindi, dalla circostanza che trattasi di beni destinati ad essere impiegati in manifestazioni a premio, le cui cessioni sono escluse dall'ambito d'applicazione dell'Iva.
La destinazione iniziale risulta dalla valutazione operata dal contribuente in sede d'acquisto dei medesimi beni. Pertanto, il contribuente che acquista beni destinati a manifestazioni a premio, deve astenersi dall'operare la detrazione dell'imposta relativa ai predetti acquisti.
Nel caso di specie, l'eventuale pagamento del contributo da parte del consumatore finale realizza una parziale modificazione dell'originaria destinazione, prospettata al momento dell'acquisto, dei beni acquisiti.
Al riguardo, si osserva che l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi "premio" e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato regio decreto legge n. 1933 del 1938 e successive modificazioni. Come precisato nella circolare 89/E del 24 marzo 1998, in tali operazioni il premio è costituito dallo "sconto (premio) relativo alle operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del destinatario" e non anche dal contributo versato da quest'ultimo. Tale somma assume invece natura di corrispettivo per una cessione di beni: il requisito della parziale onerosità del trasferimento vale ad escludere che lo stesso bene, per la parte assoggettata a corrispettivo, possa configurarsi quale premio.
Si evidenzia che, in concreto, il bene è utilizzato promiscuamente per realizzare sia un'operazione soggetta ad Iva - per la parte corrispondente al contributo - sia un'operazione esclusa dal tributo - per la parte che costituisce operazione a premio, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera m).
La rilevata discordanza tra la previsione d'impiego dei beni inizialmente destinati a premio e la loro effettiva prima utilizzazione, ancorché riferita ad una parte del premio, determina la parziale detraibilità dell'Iva assolta sull'acquisto dei suddetti beni.
A tale fine, la Società potrà avvalersi dell'istituto della rettifica della detrazione per cambio di destinazione del bene, di cui all'articolo 19-bis2, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
Il ricorso all'istituto della rettifica della detrazione si giustifica, nel caso di specie, con la necessità di correggere l'iniziale indetraibilità dell'imposta sugli acquisti dei beni destinati ad operazioni a premio, in relazione all'effettivo utilizzo dei beni stessi.
La suddetta rettifica, ai sensi dell'ultimo comma del già citato articolo 19-bis2, deve essere effettuata, sulla base delle risultanze delle scritture contabili, nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che la determinano.
In relazione alla misura della rettifica, occorre tener presente, come precedentemente rilevato, che il bene risulta utilizzato in parte per realizzare operazioni imponibili ed in parte per operazioni escluse.
Per i beni ad uso promiscuo, si rende applicabile l'articolo 1919, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che spetta una detrazione parziale, rapportata all'entità del loro impiego in operazioni soggette all'imposta. Ai fini della determinazione della quota detraibile, come precisato nella Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, la norma appena citata non detta alcuna regola specifica, ma si limita a stabilire che la rettifica debba avvenire "...secondo criteri oggettivi", coerenti con la natura dei beni acquistati.
Si ritiene che, nel caso in esame, tali criteri siano rispettati se la rettifica della detrazione è effettuata nella misura corrispondente al rapporto tra il contributo richiesto ai consumatori ed il costo sostenuto dalla Società per l'acquisizione del bene oggetto del premio, risultante dall'originaria fattura d'acquisto. Ciò in quanto il costo di acquisto, come precisato nella circolare 335/E del 31 dicembre 1997, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 449 del 27 dicembre 1997, la base imponibile sulla quale si applica l'imposta sostitutiva nel caso in cui i premi non siano imponibili ai fini Iva.