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Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 03.07.2001
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Imposta di bollo - fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 03.07.2001Il Comune di..., con la nota prot. n. 41342 del 6 ottobre 1999, ha rappresentato che sono emersi dubbi circa la corretta applicazione del D.M. 20 agosto 1992 per quanto attiene l'imposta di bollo sulle fatture rilasciate per vari servizi prestati con particolare riguardo ai casi di esenzione.
In particolare, nel far riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo per le fatture la cui somma è inferiore a L 150.000 e per quelle in cui tutti gli importi sono già assoggettati ad I.V.A., chiede di conoscere il trattamento tributario da riservare alle:
a) fatture di importo superiore a L 150.000 per servizi posti fuori campo I.V.A. emesse a carico di altre Pubbliche Amministrazioni;
b) fatture di importo superiore a L 150.000, comprendenti sia servizi assoggettati ad I.V.A., sia servizi fuori campo I.V.A.
Al riguardo, giova tenere presente che in ordine al primo quesito l'art. 16 della tabella annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, accorda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo a favore degli atti e documenti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni tassativamente indicate nella disposizione in esame.
Nell'ampia dizione "atti e documenti"e' indubbio che vanno ricomprese anche le fatture oggetto del quesito, ove ne ricorrano le condizioni, per il trattamento di favore disposto dall'articolo 16 della tabella sopracitato.
In merito alla questione evidenziata al punto b) del quesito, si osserva che il beneficio di esenzione a favore delle fatture ed altri documenti di cui all'articolo 6 della tabella, riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad I.V.A., non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione I.V.A.
Ciò posto, si comunica che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad I.V.A., scontano l'imposta di bollo, nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad I.V.A., superi L 150.000.