-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 03.07.2001
-
Imposta di registro - Costituzione di società e/o aumento di capitale con conferimento di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili - Applicabilità dell'imposta in misura proporzionale o fissa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 03.07.2001Con nota prot. n. 109 del 7 febbraio 2001, codesta Confederazione ha chiesto il parere della Scrivente in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, di un conferimento di azienda nel cui patrimonio siano compresi beni immobili.
In particolare, ha chiesto di conoscere se, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'ipotesi di cui sopra sia applicabile l'imposta di registro in misura fissa ovvero proporzionale.
Al riguardo si osserva che il citato articolo 4 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro al comma 1, lett. a), n. 1, stabilisce che alla costituzione e all'aumento del capitale sociale con conferimenti di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili si applicano le stesse aliquote previste dall'articolo 1 per i trasferimenti, aliquote diverse in ragione della natura dei beni trasferiti.
Lo stesso articolo 4, alla lett. a), n. 3, come modificata dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabilisce, inoltre, che alla costituzione e all'aumento del capitale sociale con conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa si applica l'imposta di registro nella misura fissa attualmente di lire 250.000.
In proposito è opportuno richiamare l'articolo 23 del citato testo unico dell'imposta di registro il quale, al comma 4, dispone che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.
La norma, che implicitamente prevede l'applicazione di aliquote diverse, si riferisce solo alle cessioni di aziende per cui restano esclusi i conferimenti delle stesse che sono regolati soltanto dal già richiamato articolo 4, lettera a), n. 3), della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro che, come precedentemente precisato, prevede l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Quanto sopra a prescindere dalla natura dei beni che fanno parte dell'azienda conferita e dunque anche nel caso di beni immobili, purché gli stessi facciano parte del "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile. I beni, in sostanza, siano essi mobili o immobili, devono essere funzionalmente collegati tra di loro dall'imprenditore per la realizzazione dello scopo produttivo e devono essere potenzialmente idonei a realizzare un'attività d'impresa, anche se il complesso aziendale sia momentaneamente inutilizzato (cfr., in questo senso, Cass. n. 11149 del 22.5.1996 nonché Ris. prot. n. 550245 del 30.6.1990).