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Risoluzione Agenzia Entrate n. 100 del 03.07.2001
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Imposta sulle assicurazioni dei rischi della navigazione ed assimilate. Legge 28 dicembre 1999, n. 522
Risoluzione Agenzia Entrate n. 100 del 03.07.2001L'Associazione Nazionale ......... ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, il quale ha sostituito il primo periodo del comma 1 dell'art. 9-quater del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed ha disposto:"Nell'articolo 2, lettera A), della Tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni".
La norma sostituita, vale a dire il primo periodo del comma 1 dell'art. 9-quater succitato, prevedeva l'aliquota nella misura dello 0,05 per cento dell'imposta per le assicurazioni "...riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia..." individuate nell'articolo 1, lettera b) della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Interpellato sulla portata di tale norma, il Dipartimento delle Entrate con nota n. 110947 del 27 luglio 1998 indirizzata alla stessa Associazione aveva sostenuto l'applicabilità dell'aliquota ridotta alle assicurazioni indicate nell'art. 2 lettere A) e B) della tariffa Allegato A della legge n. 1216 del 1961; ciò per il generico richiamato all'articolo 1 della stessa legge il quale per la misura dell'imposta rinvia alle aliquote stabilite nella annessa tariffa ordinaria (allegato A).
Considerato che il testo attuale della norma in esame si riferisce unicamente alla navigazione marittima e richiama la sola lettera A) del suddetto art. 2 della Tariffa, non e' possibile pervenire ad una interpretazione estensiva dell' agevolazione fiscale includendo anche le ipotesi individuate dalla lettera B) dello stesso art. 2, vale a dire non si può applicare l'aliquota dello 0,05 per cento ai contratti di assicurazioni di "navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione".