-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 101 del 03.07.2001
-
Imposta di bollo. Istanze presentate dai produttori agricoli alla Pubblica Amministrazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 101 del 03.07.2001Con nota del ........., codesta Regione ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle istanze presentate alla Pubblica Amministrazione dai produttori agricoli volte ad ottenere il risarcimento dei danni prodotti da animali selvatici e, più in generale, delle istanze che i produttori agricoli presentano alla stessa per l'emanazione di un provvedimento.
Con riferimento alla questione rappresentata occorre tener presente che l'elencazione dei documenti che possono essere redatti senza il pagamento dell'imposta di bollo contenuti nella Tabella ha carattere tassativo e, pertanto, solo i documenti espressamente indicati negli articoli della stessa non sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.
In particolare l'articolo 21- bis della Tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede che sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto "domande, atti e relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo", pertanto le domande presentate dai produttori agricoli ad una Pubblica Amminstrazione intese ad ottenere un provvedimento diverso da quelli individuati dall'articolo 21- bis sopracitato, sono soggette all'imposta di bollo nelle misura stabilita dall'articolo 3 della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972.