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Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 03.07.2001
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Imposte di successione, ipotecaria, catastale, di bollo, sostitutiva dell'INVIM e tasse ipotecarie - Successione di S.N. - Denuncia n..., vol... - Proposta di pagamento mediante cessione allo Stato di beni culturali, ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 03.07.2001L'Ufficio del Registro - Successioni e Atti Giudiziari di ...., con le note ... ..., ha chiesto di conoscere il parere della Direzione Regionale di ... in ordine all'istanza prodotta dagli eredi di S. N. il.., contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione del medesimo.
Nella suddetta istanza viene avanzata la richiesta di pagare, mediante cessione di un bene culturale, anche i tributi che devono essere versati in autoliquidazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (imposte ipotecaria, catastale, di bollo, tasse ipotecarie e imposta sostitutiva dell'INVIM).
A seguito di ciò, la Direzione Regionale, in considerazione dell'importanza della problematica in argomento e della necessità di impartire istruzioni in merito, ha ritenuto opportuno conoscere le determinazioni della scrivente.
A tale riguardo, si fa presente di condividere quanto rilevato dalla Direzione Regionale in ordine alla non accoglibilità della richiesta sopra descritta, in base alla normativa attualmente vigente.
L'articolo 39 del citato Testo unico sulle successioni e donazioni, che disciplina il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali, prevede che il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, può proporre la cessione dei beni culturali allo Stato in pagamento totale o parziale dell'imposta di successione e delle imposte ipotecaria e catastale nonché dei relativi interessi e sanzioni amministrative.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che la presentazione di tale proposta "... interrompe il termine ..." per il pagamento.
Tuttavia, l'articolo 11 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, in materia di autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva dell'INVIM, collegate all'imposta di successione, nulla ha previsto in ordine al pagamento dei suddetti tributi mediante proposta di cessione di beni culturali e non contiene alcun riferimento all'articolo 39 del menzionato Testo unico, che disciplina la materia.
Con il decreto legge n. 79 del 1997 sopra richiamato, infatti, è stata introdotta (art. 33, comma 1-bis del citato Testo unico) l'autoliquidazione "... delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili ..." che devono essere versate "... entro i termini indicati nell'articolo 31 ...", cioè quelli previsti per la presentazione della dichiarazione di successione, mentre il presupposto per la decorrenza dei termini per la presentazione della proposta di cessione di beni culturali è la notifica dell'avviso di liquidazione (articolo 39, comma 2 e articolo 37, comma 1 del Testo unico).
Sebbene il citato articolo 39 menzioni i tributi ipocatastali tra quelli pagabili mediante cessione di beni culturali, dall'interpretazione letterale della norma successivamente intervenuta, si desume che il legislatore non ha esteso la possibilità di avvalersi di tale particolare modalità di pagamento ai tributi autoliquidabili e all'imposta sostitutiva dell'INVIM; dal combinato disposto delle norme richiamate, pertanto, deriva che le proposte di pagamento mediante cessione dei beni culturali possono essere avanzate solo per le imposte, interessi e sanzioni amministrative, che vengono liquidate dall'Ufficio.
Nel caso in esame, la richiesta del pagamento agevolato è stata presentata contestualmente alla dichiarazione di successione, in assenza dell'avviso di liquidazione e con riferimento anche ai tributi autoliquidati.
Il citato articolo 39, comma 2, tuttora vigente, dispone che la proposta di cessione in pagamento di beni culturali deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 37, comma 1, cioè entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di successione.
Si condividono, pertanto, le conclusioni di codesta Direzione Regionale nel ritenere irregolare la dichiarazione di successione del signor S.N. e, quindi, applicabili le sanzioni (articolo 51 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulle successioni e donazioni, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473; articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Al riguardo è, infatti, evidenziato l'omesso versamento in autoliquidazione dei tributi dovuti e la mancata indicazione degli estremi dello stesso (articolo 29, comma 1, lett. n-bis del più volte citato Testo unico), nonché la mancata allegazione del prospetto di liquidazione dei medesimi tributi (articolo 30, comma 1, lett. i-bis).
Si invita la Direzione Regionale di ... ad informare il contribuente sulle determinazioni assunte.
Si precisa, infine, che le modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni recate dall'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non hanno variato né le modalità di versamento dei tributi autoliquidati, né la procedura di pagamento delle imposte mediante cessione di beni culturali, pertanto, quanto esposto si riferisce anche alle successioni alle quali si applica il nuovo regime tributario.