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Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 04.07.2001
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Opzione ex articolo 36-bis del D.P.R. n.633 del 1972 - Avvisi di pagamento nn. ...... e ...... per gli anni di imposta 1991 e 1994 - Istanza di autotutela Gruppo X s.p.a.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 04.07.2001Con la nota ......., la Direzione Regionale del ........ ha trasmesso l'esposto del ........., con il quale la società Gruppo X, facendo riferimento a due istanze di autotutela presentate in precedenza per l'annullamento degli avvisi di pagamento indicati in oggetto, ha chiesto una sollecita definizione della controversia, in considerazione dell'estrema gravità finanziaria in cui verserebbe la società stessa, anche a causa della mancata risoluzione della vicenda in esame.
Gli avvisi di pagamento suddetti sono stati emessi, relativamente agli anni di imposta 1991 e 1994, per il recupero dell'IVA sugli acquisti, ritenuto dall'ufficio non spettante in presenza di opzione operata dal contribuente, ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La nominata società, invece, ha fatto rilevare, anche attraverso l'esibizione di apposita certificazione, che negli anni di imposta interessati non ha svolto alcuna attività che prevedesse l'esenzione IVA, esercitando attività di costruzione di opere pubbliche. Nel 1991 ha effettuato soltanto alcune operazioni finanziarie "pronto contro termine" del tutto occasionali ed accessorie, rispetto alla propria attività principale soggetta ad IVA nei modi ordinari; operazioni finanziarie che, peraltro, non hanno partecipato al calcolo del pro-rata d'indetraibilità dell'imposta in sede di dichiarazione annuale.
Per tali motivi, la società sostiene di aver commesso un mero errore formale nell'operare la barratura della casella riservata all'opzione, ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non avendo alcun interesse ad esercitare l'opzione in parola.
A seguito delle predette istanze di autotutela, l'ufficio ha trasmesso alla Direzione Regionale una motivata proposta di archiviazione degli anzidetti avvisi di pagamento.
La Direzione Regionale, pur condividendo la soluzione prospettata dall'ufficio, ha ritenuto di dover acquisire il parere della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, con la precisazione che nella fattispecie sembra di essere in presenza di una revoca tacita del regime contabile prescelto, attraverso comportamenti concludenti del contribuente, in conformità ai precedenti orientamenti ministeriali, codificati poi dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
La Direzione Centrale per gli Affari Giuridici ha trattato la questione in esame con nota n. ...... del ........ che, ad ogni buon conto, si trasmette in copia.
In quella sede è stato condiviso, in sostanza, il pensiero della Direzione Regionale a motivo, in particolare, dell'avvenuto consolidamento in materia dell'orientamento ministeriale in senso favorevole al contribuente.
Nella stessa occasione, peraltro, è stato specificato che per i periodi d'imposta interessati (1991 e 1994) non potevano applicarsi le disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 442 del 1997, essendo le stesse entrate in vigore il 7 gennaio 1998.
La Direzione Regionale, con la nota cui si fa riferimento, fa rilevare che le riserve di cui sopra dovrebbero essere superate, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale fa retroagire ai rapporti pregressi la nuova disciplina sulle opzioni.
Ciò premesso, la scrivente condivide il parere espresso dalla Direzione Regionale.
Come è noto, infatti, in tema di riordino della disciplina delle opzioni è intervenuto in un primo momento l'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, il quale ha stabilito che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Successivamente, con apposita disposizione interpretativa (articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342), è stato specificato che il richiamato articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997 è applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente prima della data di entrata in vigore di detto decreto (7 gennaio 1998).
Inoltre, con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, paragrafo 1.1.4, è stato chiarito che, alla luce dell'interpretazione fornita dall'articolo 4 della legge n. 342 del 2000, è da intendersi superato quanto contenuto nel paragrafo 5 della circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, in merito alla non applicazione, ai rapporti pregressi, della nuova disciplina sulle opzioni.
Pertanto si esprime l'avviso che le istanze della società Gruppo X possano essere accolte in quanto, sia per la natura dell'attività svolta che per l'osservanza dei connessi obblighi contabili, è riconoscibile nella fattispecie l'errore materiale riguardante la barratura della casella riservata all'opzione di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, a nulla rilevando oramai che trattasi di errore commesso prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 442 del 1997.
Ne consegue che l'ufficio, titolare del potere di annullamento degli atti in via di autotutela, potrà procedere - salvo la sussistenza di ulteriori elementi, non a conoscenza della scrivente, volti a disattendere l'assunto della parte istante - ad adottare le determinazioni di propria spettanza.
Con l'occasione, si rammenta che il secondo periodo del più volte citato articolo 4, della legge n. 342 del 2000, prevede espressamente che non si fa luogo alla restituzione di imposte, sopratasse e pene pecuniarie già pagate.