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Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 04.07.2001
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni ...e ... - Attività di ricerca - Imposta di registro sui contratti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 04.07.2001Con nota del 4 maggio 2000 l' Istituto ha chiesto un parere in merito al trattamento tributario da applicare, ai fini dell'imposta di registro, all'atto "di affidamento dell'incarico".
Nonostante la genericità del quesito, dal contesto della nota sembra che venga fatto riferimento all'incarico conferito dallo Stato per attività di ricerca in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria con erogazione di un finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale.
In proposito è opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, anche se con riferimento ad altri soggetti (...), con i pareri n. 1131/95, Sez. III, del 31 ottobre 1995 e n. 898/99, Sez. III, del 1 giugno 1999, ha precisato che "per funzioni pubbliche debbano intendersi non solo tutte quelle attività che comportano esercizio di autorità, ma anche quelle attività che lo Stato, nell'interesse pubblico, si riserva ed al cui svolgimento prepone un soggetto pubblico appositamente creato".
Per individuare la natura dell'attività svolta dagli istituti in esame si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, qualifica gli istituti zooprofilattici sperimentali come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome che svolgono, come finalità istituzionale, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
Pertanto, anche l'attività svolta dagli istituti zooprofilattici sperimentali è riconducibile al concetto di funzioni pubbliche.
Attività diverse svolte dagli stessi istituti, ma non essenziali per il raggiungimento degli scopi primari, non rientrano, invece, tra le funzioni pubbliche ad essi affidate; ai sensi del comma sei dello stesso articolo 1 sopra richiamato gli istituti in questione, infatti, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
Dal disposto dei successivi articoli 5 e 6 si ricava che per tali attività è previsto un corrispettivo determinato sulla base di tariffe stabilite dalle regioni.
Con specifico riferimento all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni ... e .., la legge regionale 6 agosto 1999, n. 11, all'articolo 2 stabilisce che l'Istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, e all'articolo 5 dispone che lo stesso, "può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (...) in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento (...)", con l'applicazione di tariffe minime definite dalle Regioni in base ai criteri stabiliti dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
Premesso quanto sopra, con riferimento al quesito posto, si ritiene che, qualora l'incarico sia conferito per l'esecuzione di compiti istituzionali, l'atto relativo non abbia contenuto patrimoniale; ne consegue che se l'atto di affidamento dell'incarico è stato redatto in forma pubblica o privata autenticata lo stesso è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Qualora, invece, l'atto di affidamento dell'incarico sia redatto mediante scrittura privata non autenticata, lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e, se registrato, sconta l'imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico sopra richiamato.
Infatti, i finanziamenti agli Istituti zooprofilattici - strumenti finanziari assegnati dallo Stato per il perseguimento di finalità tecnico-scientifico di carattere istituzionale - non possono essere considerati come corrispettivi. In tale senso il Ministero delle Finanze si è pronunciato nella risoluzione n. 9 dell'8 gennaio 1996 laddove si legge che "(...) non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'IVA nella misura in cui gli organismi di cui trattasi operino in esecuzione di compiti istituzionali loro attribuiti dal citato decreto legislativo n. 270 del 1993 utilizzando trasferimenti finanziari, anche sotto forma di contributo, dal Fondo Sanitario Nazionale".
Si fa presente, inoltre, che la consulenza erogata a favore di enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 270 del 1993 già citato, è considerata attività commerciale il cui corrispettivo è soggetto a IVA.
L'atto relativo, pertanto, se redatto con la forma di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata è soggetto a registrazione in termine fisso, mentre se redatto con la forma di una scrittura privata non autenticata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del più volte citato testo unico. In entrambi i casi l'atto suddetto sconta l'imposta di registro nella misura fissa in applicazione del principio di alternatività sancito dall'articolo 40 del già citato testo unico dell'imposta di registro approvato con DPR n. 131 del 1986.