-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 06.07.2001
-
Annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore - Facoltà prevista dal provvedimento del 15 giugno 2001
Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 06.07.2001Con nota del 27 giugno 2001, la Confederazione Generale Italiana .... ha chiesto di conoscere come debbano essere determinati i ricavi conseguiti dalle imprese che pongono in essere cessioni di beni soggetti ad aggio ovvero a ricavo fisso, al fine di avvalersi della facoltà prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2001 concernente l'annotazione separata dei componenti rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.
Con il provvedimento citato è stato, infatti, chiarito che non è obbligatoria l'annotazione separata prevista dal decreto 24 dicembre 1999 per le imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
- hanno conseguito un ammontare dei ricavi non superiore a 100 milioni di lire;
- presentano ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
Ai fini della individuazione dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà, coerentemente a quanto previsto nel paragrafo 4.1 della circolare n. 56/E del 15 giugno 2001, si precisa che i ricavi derivanti da attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni indipendentemente dalle modalità con le quali i predetti ricavi sono stati contabilizzati.
Si precisa, altresì, che i soggetti che non procedono all'annotazione separata dei componenti rilevanti per gli studi di settore, in quanto si avvalgono della facoltà prevista dal provvedimento del 15 giugno 2001, devono compilare l'apposita casella "parametri e studi di settore: cause di esclusione" posta nel primo rigo dei quadri di determinazione del reddito, indicandovi il codice 4 "altre cause".