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Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 06.07.2001
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Azienda Speciale del Comune di .... - Applicabilità della ritenuta alla fonte di cui all'art. 27, comma 5, del DPR 29 settembre, 1973, n. 600, sugli utili corrisposti al Comune di....
Risoluzione Agenzia Entrate n. 113 del 06.07.2001Con nota del 12 aprile 2001, la Direzione Regionale di.. ha chiesto il parere della scrivente in merito al quesito posto dall'Azienda Speciale del Comune di...., concernente l'applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sugli utili corrisposti a favore del Comune di.....
La Direzione, nell'evidenziare che il comma 5 dell'art. 27 in argomento prevede che la ritenuta alla fonte sui dividendi è operata a titolo d'imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche", ritiene non applicabile tale ritenuta nei confronti del Comune di...., in quanto ente escluso dall'imposizione sui redditi in forza dell'art. 88, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'art. 88, comma 1, del TUIR prevede che gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L'anzidetta disposizione disciplina, in sostanza, un'ipotesi di esclusione della soggettività tributaria passiva ai fini dell'imposizione sui redditi di particolari soggetti.
In quanto enti privi di soggettività tributaria passiva, distinti pertanto sul piano dei principi generali da quelli "esenti" dall'imposizione, si è posto in passato, per i soggetti indicati all'art. 88, comma 1, del TUIR, il problema della loro riconducibilità nell'ambito applicativo dell'art. 26, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, secondo il quale la ritenuta alla fonte sugli interessi e sugli altri redditi di capitale è operata a titolo d'imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso".
Sull'anzidetta questione è intervenuto l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che:"la disposizione di cui all'art. 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
L'ambito applicativo dell'art. 26, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 è stato, pertanto, definito dallo stesso legislatore che, in considerazione dell'ampio riferimento della norma non solo ai soggetti esenti ma anche a " ogni altro caso", ha ricompreso fra i soggetti sui quali operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta anche quelli esclusi dall'imposizione sui redditi.
La disposizione recata dall'art. 27, comma 5, del citato DPR n. 600 del 1973, nel prevedere l'applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui dividendi percepiti dai soggetti esenti, non riproduce, altresì, la locuzione "in ogni altro caso" recata dall'art. 26 dello stesso DPR n. 600.
La diversità della formulazione letterale non consente, pertanto, di estendere in via amministrativa alla previsione dell'art. 27, comma 5, del DPR n. 600 del 1973, l'interpretazione fornita espressamente dal legislatore con l'art. 14 della legge n. 28 del 1999, limitatamente alla disposizione recata dall'art. 26, comma 4, dello stesso DPR n. 600.
Tutto ciò premesso, si ritiene di poter condividere il parere espresso da la Direzione circa la non applicabilità nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 88, comma 1, del TUIR, della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 5, del DPR n. 600 del 1973.