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Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 06.07.2001
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Ditta "XY SpA". Richiesta di parere ex articolo 21 della legge 413/91. Operazione di scissione non proporzionale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 06.07.2001Con nota del 10 maggio 2001, la Direzione Regionale di ... ha trasmesso alla scrivente la richiesta di parere presentata dalla società in oggetto indicata in relazione una operazione di scissione societaria.
A tale proposito, è stato precisato che:Descrizione dell'operazione
- la società esercita il commercio all'ingrosso ed al minuto di autoricambi per autoveicoli ed è composta da due soci con una partecipazione paritetica;
- la progettata scissione prevede che il patrimonio sociale "verrà scisso in due parti: una composta esclusivamente da beni immobili, l'altra composta dal rimanente patrimonio aziendale (comprendente anche residui beni immobili, peraltro di valore normale di gran lunga inferiore ai primi);
- il socio cui farà capo la società di nuova costituzione provvederà a concambiare le azioni della "XY SpA" di sua proprietà, con la quota rappresentante l'intero capitale sociale della neo costituita società;
- alla società di nuova costituzione verranno trasferiti i principali beni immobili; inoltre, qualora l'entità economica dei due predetti complessi patrimoniali, sulla base della documentazione richiesta dalla legge, non si equivalga, la società cui farà capo il patrimonio di maggior valore si riconoscerà debitrice, nei riguardi dell'altra, di una somma di denaro pari a metà della differenza dei due patrimoni. In tal modo, alla conclusione, i patrimoni delle due società saranno di identico valore;
- le valide ragioni economiche dell'operazione si basano su differenti scelte di politica aziendale. In particolare, uno dei due soci intende sviluppare l'attuale attività implementando la base societaria con l'ingresso dei propri figli; l'altro, al contrario, intende sviluppare l'attività immobiliare separandola dal settore in cui opera attualmente.Parere della scrivente
La scissione di società è un'operazione di per sé fiscalmente neutrale anche quando, come nel caso prospettato, la stessa avvenga con criterio non proporzionale. Ciò in conseguenza dell'abrogazione del comma 16 dell'articolo 123-bis del DPR 917/86 che, nel richiamare le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, disconosceva i vantaggi tributari derivanti da operazioni di scissione ove le partecipazioni fossero assegnate a ciascuno dei soggetti beneficiari in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società scissa.
D'altra parte, come più volte sottolineato dall'Amministrazione finanziaria, la norma antielusiva recata dall'articolo 37-bis del DPR n. 600/73, pone l'accento sul disegno elusivo complessivamente architettato dal contribuente in quanto, caratteristica tipica dell'elusione è che la stessa, in genere, non si esaurisce in una sola operazione ma si basa su una pluralità di atti tra loro coordinati.
Il vantaggio fiscale non deriva quasi mai, ad esempio, da una mera scissione, da un mero conferimento o da un'altra operazione societaria, ma deriva anche da eventi prodromici o consequenziali, come l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali.
Nucleo essenziale dei comportamenti elusivi è, quindi, l'utilizzare scappatoie formalmente legittime allo scopo di aggirare regimi fiscali tipici, ottenendo vantaggi che il sistema ordinariamente non consente ed indirettamente disapprova.
In definitiva, affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva è necessario che la stessa non soltanto sia priva di valide ragioni economiche, ma sia finalizzata al conseguimento di un risparmio d'imposta indebito ovvero di aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento.
In relazione, pertanto, all'operazione di scissione prospettata si fa presente che l'attribuzione degli immobili alla società neocostituita non comporta, in via di principio, la sottrazione dal regime d'impresa dei beni stessi, dal momento che il beneficio sottostante alla scissione in argomento - consistente nella possibilità di separare i patrimoni in regime di neutralità - non fa venir meno la latenza d'imposta sui relativi plusvalori.
Questi concorreranno al reddito secondo le regole ordinarie al momento della loro cessione o assegnazione ai soci delle società beneficiarie.
L'operazione rappresentata, tuttavia, per essere sostenuta da valide ragioni economiche, così come prescrive l'articolo 37-bis del DPR 600/73, deve - al di là degli effetti suscitati e voluti sulla compagine sociale - essere obiettivamente rivolta alla creazione di un sistema aziendale. In altri termini, l'operazione di scissione posta in essere non deve essere finalizzata alla successiva rivendita delle quote societarie, in tal modo spostando la tassazione dai beni di primo grado (immobili) a quelli di secondo grado (partecipazioni), ma risultare funzionale ad un concreto interesse dei soci ad operare - medio tempore - in base al contratto di società.
Mancando tale condizione deve escludersi la sussistenza di valide ragioni economiche nell'operazione stessa e, quindi, la scissione deve essere considerata elusiva dal momento che la stessa, di fatto, è unicamente finalizzata alla creazione di una società "contenitore" destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, aggirando le regole poste dal sistema in ordine alla tassazione delle plusvalenze.
Per quanto sopra, si ritiene che l'operazione prospettata sia sorretta da valide ragioni economiche e, in quanto tale, non presenti profili di elusività, a condizione che la scissione non sia strumentale al perseguimento di obiettivi non coerenti con la volontà di operare in base al contratto societario, e, in particolare non sia preordinata al successivo trasferimento delle partecipazioni societarie.