-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 115 del 09.07.2001
-
Cessioni all'esportazione e cessioni intracomunitarie tramite commissionari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 115 del 09.07.2001Con lettera del 24 febbraio 2000, la Confederazione di .... italiana ha chiesto chiarimenti in ordine al regime applicabile alle cessioni realizzate tramite commissionari.
In particolare, nella lettera viene evidenziato un differente trattamento ai fini IVA delle esportazioni dirette effettuate tramite commissionari senza rappresentanza (operanti cioè in nome proprio per conto del committente), rispetto alle cessioni intracomunitarie effettuate con l'intervento dei medesimi soggetti.
Invero, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le esportazioni dirette sono considerate cessioni all'esportazione, non imponibili ai fini IVA; l'art. 41, comma 1, lett. a) del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante norme di armonizzazione in materia di IVA relativamente agli scambi intracomunitari, nell'elencare le operazioni non imponibili non fa menzione delle cessioni intracomunitarie effettuate tramite commissionari.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma contenuta nell'art. 41, comma 1, lett. a), del citato d.l. n. 331 del 1993 considera non imponibili le cessioni intracomunitarie "dirette" (invio di beni con trasporto o spedizione in un altro Stato membro), nelle quali l'intervento di terzi è limitato esclusivamente al trasporto o spedizione dei beni, che comunque deve essere effettuato per conto del cedente o del cessionario comunitario.
Come già chiarito con circolare 13/E del 23 febbraio 1994, perché una operazione possa considerarsi ai fini IVA "cessione intracomunitaria" si richiede, tra l'altro, il requisito oggettivo dell'effettivo trasferimento in altro stato comunitario del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni ceduti.
Ai sensi dell'art. 38, comma 8, dello stesso d.l. n. 331, gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza si considerano effettuati in proprio da questi ultimi. In tal caso è dato distinguere due operazioni: una tra committente e commissionario, che configurandosi quale operazione interna sarà assoggettabile ad IVA; un'altra posta in essere dal commissionario nei confronti del cliente comunitario. Solo questa seconda operazione assume la qualifica di cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993.
Tanto premesso, attesa la mancanza di una specifica disposizione che estenda il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie anche al rapporto tra committente e commissionario che agisca in nome proprio, si conferma che quest'ultimo rapporto dovrà essere assoggettato all'imposta, quale operazione interna.
Diversa è invece la fattispecie disciplinata dall'art. 58, comma 1 del citato d.l. n. 331 del 1993, secondo cui il beneficio della non imponibilità previsto dall'art. 8 del DPR n. 633 del 1972 si applica - tra l'altro - al caso particolare della "triangolazione". Tale fattispecie si realizza quando un soggetto nazionale, anche tramite commissionario, cede ad un soggetto italiano o ad un suo commissionario beni destinati ad essere inviati in un altro Stato dell'Unione europea a cura o a nome del cedente, anche per incarico del cessionario italiano o di un suo commissionario.
Nella triangolazione i beni non vengono consegnati nel territorio dello stato, ma sono spediti o trasportati direttamente nell'altro stato membro, a cura o a nome del committente.
Nel rapporto committente-commissionario risulterà di conseguenza applicabile il regime di non imponibilità previsto dal ripetuto art. 58, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993, mentre la cessione intracomunitaria, ai sensi dell'art. 41, dello stesso dl n. 331, sarà posta in essere dal commissionario, cui faranno capo i conseguenti adempimenti previsti per le transazioni intracomunitarie.