-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 116 del 09.07.2001
-
Cessione di quote di partecipazione - Interpello ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 da parte della Società T SPA.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 116 del 09.07.2001Con nota del 27 febbraio 2001, la Direzione Regionale del ... ha trasmesso l'istanza di interpello presentata dalla Società T SpA, rappresentando quanto segue.
Descrizione dell'operazione
La Società, posseduta da tre soci persone fisiche, due dei quali con quote di partecipazione qualificate, esercita da oltre trenta anni attività di costruzione di impianti industriali per conto di primarie aziende committenti che operano nei settori del tessile, del chimico, del farmaceutico, del vetrario e manifatturiero in genere.
Essa detiene il controllo, con una quota del 99,9 per cento, di una holding (Y S.p.A.) che, a sua volta, controlla una serie di società operative in settori economici differenziati. In considerazione delle prospettive di sviluppo dell'attività tradizionalmente svolta nel settore impiantistico dalla capogruppo e dalle società controllate, si intende scorporare l'attività impiantistica della T apportandola in una società controllata dalla holding Y, mantenendo, in ogni caso, l'anzianità di iscrizione all'Albo delle Imprese, i volumi d'affari realizzati, i rapporti con gli istituti di credito e finanziari, la capacità ed i requisiti tecnico-organizzativi dell'intera struttura - intesi come avviamento e risorse e professionalità umane - che la T si è costruita in oltre trenta anni di attività.
Il piano delle operazioni si articola nelle seguenti fasi:
1) La T si scinde in due società: la beneficiaria che assume la veste di holding, con l'assegnazione dell'intera quota di partecipazione nella società Y e la scissa (T), che mantiene l'attività impiantistica con la relativa azienda;
2) ai tre soci vengono assegnate, nelle stesse proporzioni di partecipazione nella T, le quote sia della beneficiaria che della scissa;
3) le quote della scissa vengono successivamente vendute alla Y al valore del patrimonio netto di scissione, senza che emergano plusvalenze tassabili agli effetti della disciplina dei capital gain; attraverso questa operazione si raggiunge l'obiettivo di porre la scissa e quindi l'attività impiantistica sotto il controllo della Y;
4) la Y viene successivamente incorporata nella Holding beneficiaria, che assume così il ruolo di capogruppo;
5) i soci persone fisiche, con il corrispettivo incassato dalla cessione delle azioni della scissa, aumenteranno il capitale sociale della Holding beneficiaria e questa, a sua volta, aumenterà il capitale sociale della T, riportando il netto patrimoniale al valore originario ante scissione.
Pertanto, la società istante chiede se l'operazione così articolata riveli qualche elemento di elusività ovvero rischio di evasione di imposta agli effetti del capital gain da parte dei soci persone fisiche.Normativa di riferimento
L'art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, a condizione che nell'ambito di tale comportamento siano utilizzate una o più delle operazioni specificamente individuate dal comma 3, tra cui rientrano le operazioni di fusione, scissione e cessione di partecipazioni.
Si evidenzia, pertanto, che non è l'operazione in sé ad essere elusiva, bensì il suo utilizzo nell'ambito di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere un indebito risparmio di imposta.
La normativa sui capital gain prevede la tassabilità, in capo ai soggetti persone fisiche, delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, con applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. 461/97, rispettivamente con l'aliquota del 27 per cento o del 12,50 per cento, in caso di cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate.Analisi e conclusioni
L'operazione può essere così rappresentata:Per quanto attiene al merito della questione, se cioè la fattispecie possa dare luogo ad un fenomeno elusivo o rischio di evasione agli effetti del capital gain da parte dei soci, si osserva preliminarmente che l'aspetto critico dell'operazione prospettata, come del resto evidenziato nella stessa istanza, è rappresentato proprio dalla cessione alla Y delle quote di partecipazione nella scissa T, effettuata da parte dei soci persone fisiche al valore del patrimonio netto di scissione, senza emersione di plusvalenze imponibili ai fini dei capital gains.
Si osserva, inoltre, che il corrispettivo versato dalla Y per l'acquisto delle partecipazioni viene successivamente reimmesso dai soci, a titolo di aumento del capitale sociale, nella Holding beneficiaria, che nel frattempo ha incorporato la Y. A fronte di tale aumento di capitale essi ricevono, pertanto, maggiori partecipazioni nella Holding.
Il risultato perseguito dai soci è, in pratica, quello di dismettere le partecipazioni nella T in favore della Holding, incorporante la cessionaria Y, ricevendo in "corrispettivo" partecipazioni nella Holding a fronte del suddetto aumento di capitale sociale.
Per tali ragioni, occorre procedere ad una riqualificazione del negozio posto in essere, che in realtà presenta tutti i caratteri propri di un conferimento.
Ed invero, mentre la cessione è una forma di realizzo irreversibile, con la quale vengono definitivamente monetizzati i valori latenti dei beni, nel conferimento resta un collegamento tra il bene conferito (nel caso concreto le partecipazioni nella T) e le partecipazioni ricevute (quelle della Holding), il cui valore è influenzato dalle vicende del primo. Manca, cioè, nel conferimento, l'irreversibilità della monetizzazione che caratterizza la cessione.
Ed è quanto, in definitiva, si verifica nel caso in esame dove i soci diventano unicamente titolari delle partecipazioni nella Holding, alla quale sono state apportate le partecipazioni nella T. La riqualificazione come conferimento del negozio, descritto come cessione, si rende a maggior ragione necessaria ove si consideri l'inadeguatezza del prezzo rispetto ai valori reali, la qual cosa dimostra la non irreversibilità del realizzo. Infatti, il prezzo corrisposto a fronte dell'asserita cessione, pari al valore contabile dei beni, non tiene conto dei plusvalori e dell'avviamento che la società istante afferma invece sicuramente esistenti; inoltre, tale somma viene successivamente reimmessa dai soci, a titolo di aumento del capitale sociale, nella Holding beneficiaria, che nel frattempo ha incorporato la Y.
Trattandosi, dunque, di conferimento, devono necessariamente emergere i valori reali, a norma dell'art. 9 del TUIR, dal momento che non è consentito alle persone fisiche, che agiscono al di fuori del regime di impresa, effettuare conferimenti ai sensi del d. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, ossia a valori di libro, in neutralità di imposta.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene che il negozio di cessione delle partecipazioni debba essere riqualificato come conferimento, con assoggettamento a tassazione delle relative plusvalenze, anche latenti, ai sensi dell'art. 81 del TUIR.
Per quanto concerne l'aumento del capitale sociale, si precisa che assume rilevanza ai fini DIT esclusivamente l'aumento di capitale sociale della T; di contro, l'aumento di capitale sociale in capo alla Holding beneficiaria, sottoscritto dai soci persone fisiche, viene sterilizzato ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 466.