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Risoluzione Agenzia Entrate n. 123 del 03.08.2001
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Incentivi per l'incremento dell'occupazione (articolo 7 legge n. 388/2000) - Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 123 del 03.08.2001Nel riscontrare la nota dell' Associazione ... del 27 luglio 2001, si riporta di seguito la risposta al quesito rappresentato.
Quesito
Con riferimento alla disciplina sul credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000, ed alla circolare n. 57 del 18/06/01, si chiede se i dipendenti a tempo indeterminato assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro rilevano ai fini del calcolo del numero di lavoratori a tempo indeterminato a fine mese e della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo di riferimento (01/10/99-30/09/00).
Si chiede altresì se il bonus fiscale spetta nel caso in cui sia proprio il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto a determinare l'incremento occupazionale, relativamente ai mesi in cui il dipendente non svolge attività lavorativa e non percepisce, in tutto o in parte, la retribuzione.Risposta
Sia la media relativa al periodo di riferimento (01/10/99-30/09/00) che il numero complessivo mensile dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato devono essere determinati considerando i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se, di fatto, non risultano in forza all'azienda.
Il credito d'imposta compete in relazione all'incremento occupazionale generato, in particolare, dall'assunzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione dl posto, sempreché permangano, alla fine di ciascun mese, le condizioni per la fruibilità del bonus stesso.
Ad esempio, se un datore di lavoro, che al 30/09/2000 aveva in carico n. 50 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con una media di riferimento anch'essa pari a n. 50 unità, ha assunto n. 2 dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel gennaio 2001, da tale mese potrà fruire del credito d'imposta commisurato alle n. 2 unità neo-assunte (n. 2 x 800.000). Qualora nei successivi mesi uno dei due neo-assunti risulti assente con diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro dovrà sempre calcolare il bonus su n. 2 unità, computando il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto nel calcolo mensile del numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato.