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Risoluzione Agenzia Entrate n. 124 del 03.08.2001
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Conversione in EURO del capitale sociale - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 124 del 03.08.2001La Direzione Regionale di .... fa presente che la Union ... ha chiesto di conoscere se nell'ambito della conversione o ridenominazione del capitale sociale delle società, le copie conformi dei verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, da presentare per l'iscrizione nel registro delle imprese, debbano essere assoggettate ad imposta di bollo.
Al riguardo si osserva preliminarmente che l'articolo 2 della legge di delega al governo per l'introduzione dell'EURO (l. n. 433 del 17 dicembre 1997), nel dettare "Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa", alla lettera b) del primo comma precisa che i decreti legislativi di attuazione devono essere informati al "principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti".
Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che detta le "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", all'articolo 17 stabilisce i criteri di conversione in EURO del capitale sociale; in particolare, il comma 6-bis - inserito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206 - prevede che "in applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo".
Dalle disposizioni normative e dai regolamenti CE (n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998) risulta evidente la volontà del legislatore di semplificare, per quanto possibile, il passaggio dalla moneta nazionale all'EURO evitando oneri inutili e permettendo un passaggio equilibrato alla nuova moneta (cfr. relazione parlamentare alla legge di delega al Governo per l'introduzione dell'EURO).
Del resto il principio di neutralità fiscale stabilito dalla succitata lettera b) del primo comma dell'articolo 2, si estende anche agli "effetti conseguenti " il passaggio dalla moneta nazionale all'EURO; tra questi sono da ricomprendere tutte le operazioni a carico delle società precisate all'articolo 17 del D.lg. n. 213 del 1998 più volte citato e quindi anche gli adempimenti da eseguire nel registro delle imprese.
Pertanto, se esclusivamente conseguenti all'introduzione dell'EURO, le iscrizioni nel registro delle imprese e le copie conformi dei verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione non sono soggette all'imposta di bollo.
Si giunge a tale conclusione anche per la considerazione che il comma 6-bis dell'articolo 17 esenta dalle imposte di registro e di bollo le deliberazioni e non le delibere; fa riferimento quindi ai contenuti, conferendo una rilevanza più ampia al disposto normativo.
Peraltro, in situazione analoga, la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, con risoluzione del 19 novembre 1993, protocollo n. 713, si era espressa nel senso di estendere anche alle copie degli atti costitutivi e modificativi delle cooperative l'esenzione dall'imposta di bollo.