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Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 26.09.2001
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Contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali. - Aliquota IVA applicabile- Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 26.09.2001Con nota del.... l'Associazione ..., previo richiamo alla riforma tributaria introdotta nel settore dello spettacolo dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale previsto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per i c.d." contratti di scrittura teatrale".
Al riguardo si fa presente che l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA prevista per gli spettacoli teatrali anche ai contratti di scrittura connessi con i medesimi spettacoli.
La disposizione contenuta nel citato articolo 7 della legge n. 889 del 1980 è stata successivamente recepita nella Tabella A, parte III, numero 119), allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ove sono menzionati espressamente i "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali" tra i beni e servizi assoggettati all'aliquota I.V.A.del 10 per cento.
La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 60 del 1999 all'articolo 19 ha sostituito solo il numero 123) dell'anzidetta Tabella, parte III, lasciando inalterata la formulazione del numero 119) citato.
Ciò premesso si ritiene che non sussistano elementi che inducano ad assumere un indirizzo interpretativo diverso da quello espresso con la circolare 17 aprile 1981, n.14, la quale, fornendo un primo chiarimento in merito all'articolo 7 della legge n. 889 del 1980, ha riconosciuto l'applicabilità della norma in esso contenuta ai contratti di scrittura teatrale "di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli".
Riguardo alle altre incertezze operative rilevate dall'Associazione ... relativamente all'oggetto del contratto, si ritiene che la nozione di spettacolo teatrale debba essere desunta dalla stessa Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che al n. 123) fa espresso riferimento agli spettacoli teatrali di ogni tipo, compresi balletti, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale e rivista.
Pertanto, l'aliquota I.V.A. nella misura del 10 per cento, si applica a quegli accordi che hanno per oggetto prestazioni artistiche o tecniche direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali come individuati nel n.123) della citata Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972.