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Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 28.09.2001
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Interpello n. 954-33/2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Signor P.Y.S.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 140 del 28.09.2001Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il signor P.Y.S. ha chiesto il parere della scrivente in merito alla disciplina applicabile, ai fini Iva, all'attività professionale esercitata.
Nell'istanza inviata il contribuente fa, però, presente quanto segue:
1. in data 27 giugno 2000 si è conclusa l'ispezione documentale effettuata a suo carico dal Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria ... - Sezione Verifiche;
2. nella stessa data gli è stato notificato il processo verbale di constatazione elevato a suo carico sulla base dei rilievi risultanti dall'esame della documentazione esaminata. Si precisa che i rilievi in parola riguardavano, tra l'altro, violazioni sia formali che sostanziali dell'Imposta sul valore aggiunto.Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento all'istanza di interpello pervenuta, la scrivente fa presente che la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto non sussistono i presupposti stabiliti dall'articolo 1 del decreto 26 aprile 2001, n. 209.
In particolare il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto chiarisce che l'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente solo prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
L'istituto dell'interpello del contribuente, introdotto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e regolamentato con il decreto n. 209 ha, infatti, l'obiettivo di tutelare il contribuente nella fase della interpretazione ed attuazione della norma tributaria.
Tramite l'istituto dell'interpello, infatti, il contribuente può inviare quesiti all'Amministrazione Finanziaria allo scopo di conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni tributarie e, di riflesso, quale sarà il comportamento dell'Amministrazione in sede di controllo.
Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince, invece che il contribuente, alla data di presentazione dell'istanza, già aveva posto in essere l'attività della cui qualificazione giuridico-tributaria si occupa l'interpello, ed era stato, altresì, sottoposto a verifica da parte della Polizia Tributaria (attualmente è in corso una attività di accertamento da parte dell'Ufficio delle Entrate competente per territorio).
Per tali motivi la scrivente ritiene che la richiesta presentata non possa essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale per ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.