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Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 05.10.2001
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Scissione di consorzio-azienda con costituzione di società per azioni - iscrizione in bilancio dei beni conferiti ai maggiori valori di perizia - effetti fiscali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 05.10.2001La Direzione Regionale di ... ha sottoposto all'attenzione della scrivente due quesiti riguardanti il trattamento fiscale di un'operazione di scissione di un'azienda consortile di gestione di servizi di trasporto locali.
Fattispecie rappresentata
L'azienda consortile Trasporti .... gestisce un servizio di trasporto pubblico a livello locale ed è partecipata da 27 enti locali.
Come specificato nel quesito, l'azienda ha personalità giuridica ed è iscritta nel registro delle imprese. L'azienda, che deriva dalla trasformazione del preesistente consorzio avvenuta in data 2 settembre 1993, ha terminato il periodo di moratoria fiscale e dal 1 gennaio 1997 è soggetto passivo IRPEG.
Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione del servizio pubblico a livello locale, gli enti partecipanti deliberano la scissione parziale dell'azienda consortile con destinazione del ramo d'azienda che svolge l'attività di trasporto ad una società per azioni di nuova costituzione.
Per la definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti gli amministratori, come stabilito dalla legge, richiedono una perizia di stima ad un esperto designato dal presidente del tribunale.
La Direzione Regionale ha chiesto chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale dei maggiori valori patrimoniali dei beni conferiti nella società costituita con la scissione risultanti dalla perizia di stima, ai fini, ad esempio, della deducibilità degli ammortamenti o della determinazione di eventuali plusvalenze in caso di alienazione, qualora gli amministratori e i sindaci decidano l'iscrizione in bilancio di tali maggiori valori. Ha chiesto inoltre se la società beneficiaria possa utilizzare le perdite pregresse maturate in capo al consorzio scisso, secondo le regole applicabili alle scissioni di società.Normativa di riferimento
L'art. 18 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400, detta norme relative all'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico a livello regionale e locale. Il comma 3, in particolare, stabilisce l'obbligo per le regioni e gli enti locali di incentivare il riassetto organizzativo ed attuare la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali anche con le procedure previste dall'art. 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le disposizioni di quest'ultima legge sono ora ricomprese nell'art. 115 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TU degli enti locali) approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il comma 1 del citato art. 115 prevede che gli enti locali possono deliberare, per atto unilaterale, la trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni. Il comma 7 dello stesso articolo dispone che "la deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa", nel qual caso si applicano, se compatibili, le disposizioni previste per la trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni e gli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Per quanto riguarda la procedura da seguire l'art. 115, comma 2, dispone che la delibera di trasformazione adottata dall'ente locale "tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società, previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile"(1).
In base al successivo comma 3, "Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima".
Per incentivare la costituzione di società per azioni per la gestione dei servizi pubblici locali il medesimo art. 115, al comma 6, prevede che "il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali".
Le norme che si riferiscono alle aziende speciali, in base al disposto dell'art. 31, comma 8, dello stesso TU, si applicano anche ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale.Interpretazione
La Direzione Regionale di ..., con nota n. ..., ha ritenuto che la soluzione al quesito relativo al riconoscimento fiscale dei maggiori valori di perizia vada ricercata con riferimento alla modifica del trattamento fiscale delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale disposta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Infatti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 54, comma 1, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e della riformulazione dell'art. 76, comma 1, lett. c), del TUIR secondo cui "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito", i maggiori valori dei beni iscritti nello stato patrimoniale non costituiscono plusvalenza tassabile, né, di converso, concorrono alla determinazione del costo fiscale dei beni stessi.
Costituisce eccezione rispetto a questa regola generale l'ipotesi in cui una norma speciale preveda espressamente l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei maggiori valori iscritti.
Tale sarebbe il caso dell'agevolazione prevista dall'art. 115, comma 6, del TU degli enti locali che assicura l'esenzione totale da ogni imposizione fiscale statale e regionale per il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali a società per azioni costituite per la gestione di servizi pubblici locali.
Si ammette, pertanto, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di perizia eventualmente iscritti nel bilancio della società beneficiaria con la conseguente deducibilità dei maggiori ammortamenti e la loro rilevanza ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di successiva cessione, purché siano presenti tutti i requisiti indicati dal comma 7 del citato art. 115 del TU degli enti locali, che richiama i primi sei commi del medesimo articolo.
La soluzione prospettata dalla Direzione Regionale richiede di essere ulteriormente approfondita con alcune osservazioni.
L'art. 115 del TU degli enti locali, più volte richiamato, stabilisce le norme che devono essere osservate nella trasformazione delle aziende speciali degli enti locali in società per azioni.
L'azienda speciale è definita, dall'art. 114 del TU citato, ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Queste caratteristiche, unitamente all'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, qualificano l'azienda speciale come un ente pubblico economico. Il rapporto tra l'ente locale e l'azienda speciale è per molti aspetti diretto. Lo statuto dell'azienda speciale è "approvato" dal consiglio comunale o provinciale (anche se - è stato osservato - tecnicamente si tratta di un'adozione e non dell'approvazione di un atto adottato da un altro soggetto), le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabiliti dallo statuto dell'ente locale, lo stesso ente locale esercita i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo (approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura dei costi sociali).
Di conseguenza, l'operazione di trasformazione di tali aziende speciali, come disciplinata dal TU degli enti locali, avviene secondo una procedura del tutto particolare in cui sono richiamati aspetti propri degli istituti sia della trasformazione societaria sia del conferimento.
Ed infatti i commi 1 e 2 dell'art. 115 del TU degli enti locali, nel definire esplicitamente questa operazione come una "trasformazione", stabiliscono che il capitale iniziale è determinato in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali, che l'eventuale residuo di patrimonio netto conferito rispetto al capitale è imputato a riserve e fondi mantenendo, ove possibile, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie, che le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla "trasformazione".
Tali disposizioni sono coerenti con la disciplina che regola in via ordinaria l'istituto della trasformazione societaria quale modifica dell'atto costitutivo che determina il mutamento della natura giuridica della società trasformata e non comporta, di per sé, variazioni nel patrimonio o nei rapporti giuridici con i terzi. Emerge, tuttavia, nel caso concreto, un sostanziale profilo di diversità in quanto si costituisce ex novo una società commerciale che "subentra" all'ente strumentale nei cui confronti il rapporto dell'ente locale non era certamente assimilabile a quello esistente tra socio e società. Il rapporto con il nuovo soggetto è regolato non più dall'art. 114 del TU degli enti locali ma dalle norme applicabili in via ordinaria alle società di capitali e trova concreta attuazione attraverso l'esercizio dei diritti patrimoniali e di partecipazione alla vita sociale, garantiti dalla titolarità delle azioni sottoscritte a fronte del conferimento dei beni. Ciò determina una netta separazione tra l'ente locale, che acquista la qualità di socio, e la società neo costituita cui sono conferiti i beni necessari per assicurare la gestione del servizio pubblico. Si sottolinea che tale conferimento può avere ad oggetto sia il complesso dei beni organizzati, per mezzo del quale l'azienda speciale, prima della trasformazione, esercitava l'attività di impresa, sia singoli beni dell'ente locale.
In questo contesto si collocano le già citate disposizioni del comma 3 dell'art. 115, dirette a far emergere il valore effettivo dei beni. Gli amministratori devono richiedere, entro tre mesi dalla costituzione della società, una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile ad un esperto designato dal presidente del tribunale per la definitiva determinazione dei valori patrimoniali "conferiti". Inoltre, gli amministratori e i sindaci devono determinare i valori definitivi di conferimento entro sei mesi dal ricevimento della suddetta relazione e, fino a quando i valori di conferimento non sono determinati in via definitiva, vige il divieto di alienazione delle azioni in modo analogo a quanto disposto dall'art. 2343 del codice civile per i conferimenti (2).
L'esigenza di individuare il valore effettivo dei beni confluiti nella società neo costituita a fronte dell'attribuzione agli enti locali delle azioni rappresentative del capitale sociale emerge anche in vista della futura alienazione delle azioni stesse. L'art. 115, comma 1, infatti, prevede in modo esplicito che gli enti locali possono rimanere azionisti unici delle società risultanti dalla trasformazione dell'azienda speciale per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione stessa.
In questo quadro di riferimento, la norma dell'art. 115, comma 6, più volte richiamata, stabilisce che "il conferimento e la assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali".
Qualora, per effetto di questo richiamo, si ritenesse applicabile tout court il regime fiscale della trasformazione, caratterizzato dalla neutralità e dalla invarianza dei valori fiscali dei beni, la norma di esenzione avrebbe effetti sostanzialmente limitati all'imposizione indiretta e non permetterebbe di dare rilevanza fiscale ai maggiori valori di perizia eventualmente iscritti in bilancio a seguito della trasformazione. La trasformazione, infatti, secondo l'art. 122 del TUIR, non comporta realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
La norma, invece, produce tutti i suoi effetti tenendo conto che con l'operazione di trasformazione delle aziende speciali (o dei consorzi), come prima specificato, si costituisce una nuova società rispetto alla quale assume particolare rilevanza il momento del conferimento dei beni organizzati per l'impresa. Ed infatti il conferimento di beni, dal punto di vista fiscale, essendo ordinariamente equiparato ad una cessione, consente il riconoscimento fiscale in capo alla conferitaria dei maggiori valori evidenziati nella relazione giurata di stima rispetto a quelli contabili, a fronte del realizzo di una plusvalenza tassabile in capo al conferente. Nel caso di specie l'esenzione disposta dall'art. 115 del TU degli enti locali permette di non attrarre a tassazione le plusvalenze formatesi in capo al conferente rendendo tuttavia possibile l'iscrizione dei beni conferiti nel bilancio della società conferitaria entro i valori risultanti dalla relazione di stima con piena rilevanza fiscale.
Del resto, la stessa norma di esenzione in esame opera un esplicito riferimento al "conferimento" e alla "assegnazione" dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società costituite con la trasformazione delle aziende speciali. In questo contesto, l'obiettivo non è di dare rilevanza a valori "rivalutati" ma di riconoscere, anche fiscalmente, gli effettivi valori di apporto, compreso l'avviamento se evidenziato nella perizia di stima, come ordinariamente avviene nei conferimenti.
Le norme sopra richiamate, in virtù del rinvio contenuto nel comma 7 dell'art. 115 sono applicabili, in quanto compatibili, anche nella diversa ipotesi in cui la deliberazione degli enti locali preveda la scissione dell'azienda speciale (o del consorzio) e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa.
Si tratta anche in questo caso di un'operazione che presenta caratteristiche peculiari rispetto alle fattispecie cui si applicano le ordinarie norme dettate dal codice civile per la scissione di società. Innanzitutto il richiamo effettuato dal citato art. 115, comma 7, si riferisce solo agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
In particolare non sono richiamati gli articoli 2504-octies e 2504-novies che stabiliscono le procedure da seguire nella scissione di società, visto che nella scissione dell'azienda speciale le procedure da seguire sono le stesse previste dai precedenti commi dell'art. 115 per la trasformazione.
Inoltre, anche attraverso la scissione dell'azienda speciale si costituisce una nuova società beneficiaria le cui azioni o quote sono attribuite all'ente locale a fronte del "conferimento" del ramo aziendale, nonostante che il rapporto dell'ente locale con l'azienda speciale scissa non possa essere considerato assimilabile a quello esistente tra il socio e la società.
A tale operazione di scissione/conferimento, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 115, comma 7, si rende applicabile anche la norma di esenzione di cui al precedente comma 6 con la conseguente possibilità per la società beneficiaria di iscrivere i beni in bilancio in base ai maggiori valori risultanti dalla relazione di stima, compreso l'avviamento nella misura in cui sia evidenziato nella relazione stessa, con pieno riconoscimento fiscale.
Le conclusioni esposte appaiono coerenti anche con la disposizione dell'art. 115, comma 4, secondo cui "le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474". Ed infatti, poiché il d.l. n. 332 del 1994 detta norme per accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, il suo esplicito richiamo sottolinea che la finalità perseguita dal legislatore con la norma di agevolazione è anche quella di permettere che i beni delle società neo costituite siano iscritti in bilancio al loro valore corrente, con effetti anche fiscali, ai fini della successiva collocazione delle relative partecipazioni sul mercato.
Questa interpretazione trova conferma mettendo in parallelo l'agevolazione di cui all'art. 115 del TU degli enti locali con quella disposta dal successivo art. 118 del medesimo TU, che disciplina il regime del trasferimento dei beni mobili e immobili dalle province e dai comuni a favore delle aziende speciali e delle società per azioni.
Il citato articolo 118 riprende numerose agevolazioni che erano state introdotte successivamente alla legge 8 giugno 1990, n. 142, con la finalità prevalente di incentivare l'utilizzo di forme organizzative più efficienti per la gestione dei servizi pubblici locali.
Queste agevolazioni, inizialmente dirette a rendere esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dagli enti locali in sede di costituzione di aziende speciali o società per azioni, sono state successivamente estese anche ad altre fattispecie tra le quali rileva, ai fini del nostro esame, quella disposta dal comma 2, ultimo periodo, relativa ai conferimenti di "aziende" in sede di "costituzione" di società per azioni da parte delle province e dei comuni con la finalità di dismetterne le partecipazioni ai sensi del d.l. n. 332 del 1994 (3).
Quest'ultima norma, infatti, è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 17, comma 48, della legge n. 127 del 1997, contestualmente alle norme di cui ai commi 51 e seguenti dello stesso art. 17, ora riprese dall'art. 115 del TU degli enti locali.
In tale contesto l'art. 115 appare, pertanto, correlato e complementare all'art. 118 che agevola la costituzione di società per azioni con i "conferimenti di aziende", anch'essi in esenzione di imposta, che non hanno i requisiti dell'azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del TU degli enti locali.
L'interpretazione sistematica delle norme sopra richiamate porta a ritenere che non siano giustificate eventuali differenze nell'applicazione delle norme di agevolazione a seconda che la società per azioni sia costituita a seguito della trasformazione o scissione di un'azienda speciale, o sia costituita direttamente con il conferimento di un'azienda che non ha le caratteristiche dell'azienda speciale.
Inoltre, la differente formulazione letterale delle norme che stabiliscono la portata dell'esenzione fiscale, rispettivamente art. 115, comma 6, e art. 118, comma 1, non incide sulla sostanza della stessa che deve essere riferita, in entrambi i casi, ad ogni forma di imposizione diretta e indiretta, statale e regionale.
Le suesposte considerazioni rafforzano la conclusione che la norma di agevolazione di cui all'art. 115 del TU degli enti locali si riferisca anche all'avviamento emerso nella "trasformazione" o nella "scissione" dell'azienda speciale o nel conferimento di aziende effettuato dagli enti locali nella misura in cui l'avviamento stesso sia evidenziato nella perizia di stima.
Del pari, si ritiene che la società beneficiaria possa portare in diminuzione del proprio reddito le perdite pregresse maturate, successivamente alla scadenza del periodo di moratoria, in capo alla azienda speciale o al consorzio scissi, in misura percentualmente corrispondente alla quota del patrimonio netto contabile ad essa trasferito. In effetti, le norme in commento, che accordano benefici fiscali, ordinariamente non ammessi, per la costituzione di società di capitali attuate, indifferentemente, con operazioni di trasferimento/conferimento o di scissione/conferimento, non precludono l'applicabilità delle ordinarie regole che disciplinano la trasmissibilità delle perdite al soggetto trasformato o al beneficiario.
E ciò in coerenza, peraltro, con i principi generali dell'ordinamento in quanto le perdite vengono trasferite unitamente alla medesima attività d'impresa che le aveva prodotte e che è destinata a continuare in capo ad un soggetto che, per quanto detto, si pone in un peculiare rapporto di continuità con l'azienda speciale o il consorzio dalla cui trasformazione o scissione è stato generato.Note
1) L'art. 2330-bis del codice civile è stato abrogato dall'art. 33, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
2) Peraltro, rispetto alle ordinarie ipotesi per le quali il codice civile prevede l'obbligatorietà della relazione di stima, tra cui la costituzione di una nuova società o la trasformazione di società nei casi in cui l'art. 2498 del codice civile la richiede, la disciplina applicabile è del tutto peculiare, per il motivo che la relazione non accompagna la deliberazione di costituzione o trasformazione, ma è successiva alla deliberazione stessa.
3) Per una migliore comprensione del problema, si ritiene opportuno ripercorrere l'evoluzione normativa che ha determinato il complesso delle disposizioni agevolative oggi riunite nell'art. 118 del Tu degli enti locali.
La prima di queste agevolazioni, introdotta dall'art. 13-bis del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, stabiliva che "I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura".
Questa agevolazione, inizialmente limitata ai trasferimenti di beni mobili ed immobili, è stata poi estesa dall'art. 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 449, anche:
- "ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma dell'articolo 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni";
- "ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli artt. 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni";
- "ovvero per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
Infine, l'art. 17, comma 48, della legge n. 127/97, ha esteso le agevolazioni in questione ai conferimenti di aziende finalizzati alla "costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni".
L'art. 118 del TU degli enti locali ha raccolto, coordinandole tra di loro, l'insieme di queste disposizioni agevolative nei commi 1 e 2.