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Risoluzione Agenzia Entrate n. 154 del 05.10.2001
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Interpello n. 954-6/2001 ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. presentata da UF SOC. COOP. DI CONSUMO A.R.L. - Possibilità offerta alla clientela di restituire i prodotti ritenuti scadenti o difettosi - Annotazione del rimborso del prezzo sullo scontrino fiscale emesso per nuovi acquisti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 154 del 05.10.2001Ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la UF, società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, con interpello concernente la corretta applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, che disciplina il rilascio dello scontrino fiscale, espone il seguente
QUESITO
La società istante, operante nel settore della grande distribuzione e del commercio al minuto, intende porre in essere un'iniziativa denominata "soddisfatti o rimborsati", consistente nella possibilità offerta alla clientela di restituire i prodotti ritenuti scadenti o difettosi. Più in particolare, al consumatore insoddisfatto verrebbe attribuita la facoltà di restituire la merce, per la cui compravendita è stato pagato il corrispettivo e rilasciato lo scontrino fiscale, senza sostituzione della stessa con altra uguale, ma consentendogli di utilizzare l'importo corrispondente al prezzo del bene restituito in altri acquisti presso lo stesso punto-vendita.
SOLUZIONE INTREPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante propone di procedere al rilascio a favore del cliente insoddisfatto di un buono-sconto di importo pari al valore della merce resa da spendere presso lo stesso punto vendita.
L'importo dello sconto verrebbe regolarmente annotato nel successivo scontrino emesso e non entrerebbe a far parte della base imponibile così come previsto dall'art. 13 del DPR n. 633/72 e ripetutamente affermato dal Ministero delle Finanze (da ultimo ris. n. 130/2000).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, come sostituito dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, stabilisce, al comma 1, n. 3.3, che lo scontrino fiscale deve indicare anche "eventuali rimborsi per restituzione di vendite".
Questa previsione consente di sottrarre il prezzo della merce restituita al dettagliante dal totale dovuto per nuovi acquisti.
Conseguentemente, l'interpellante, nel momento in cui riceve la merce restituita dal compratore in base alle condizioni contrattuali, deve sottrarre la somma da rimborsare dal pari o maggiore corrispettivo dovuto per gli altri beni scelti dal cliente. Tuttavia, occorre sottolineare che, poiché il corrispettivo afferente il bene reso è comprensivo della relativa quota di IVA incorporata, sarà necessario assicurare che il sistema proposto non incida sull'ammontare dell'imposta che il cedente dovrà versare all'erario sulla base delle registrazioni. Pertanto, si ritiene che la richiamata procedura possa essere adottata qualora il cedente registri i corrispettivi senza distinzione di aliquota, ai sensi del terzo comma dell'art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando il cosiddetto metodo della "ventilazione dei corrispettivi", atteso che la liquidazione dell'imposta è effettuata sulla base della composizione degli acquisti, distinti per aliquote. Invece, nel caso in cui l'annotazione dei corrispettivi viene eseguita distintamente per aliquote, è consentito adottare la procedura proposta dall'istante, a condizione che l'aliquota relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in sostituzione.
Qualora dovesse risultare operativamente difficoltoso effettuare contestualmente e direttamente alla cassa sia la restituzione del bene che il corrispondente rimborso, è possibile intestare al cliente un buono che attesti l'importo da rimborsare ed indichi l'aliquota IVA applicata.
La somma da restituire, quindi, va indicata sullo scontrino emesso per i nuovi acquisti al capoverso relativo ai rimborsi per restituzione di merce venduta, non trattandosi di sconto, come erroneamente prospettato dall'istante.
L'operatore commerciale avrà cura, in ogni caso, di acquisire, anche in copia fotostatica, lo scontrino emesso per la merce oggetto di restituzione. Lo stesso va conservato insieme allo scontrino di chiusura giornaliero del giorno nel quale viene eseguita la sostituzione dei beni resi, in modo da documentare l'operazione in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale di ..., viene resa dalla scrivente in quanto di sua competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209.