-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 159 del 17.10.2001
-
Articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Utilizzo del credito d'imposta per i comuni). Quesito posto dal Comune di ........
Risoluzione Agenzia Entrate n. 159 del 17.10.2001Il Comune di ...... ha chiesto di conoscere se il credito d'imposta previsto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativo ai "dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142", possa essere riconosciuto anche per le partecipazioni in società per azioni costituite ex-novo.
Al riguardo si osserva che il citato articolo 29 della legge n. 342 del 2000, recante "Misure in materia fiscale", ha aggiunto all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, il seguente "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.".
Invero, la legge n. 142 del 1990 non fa alcun riferimento al processo di trasformazione, limitandosi a stabilire, all'art. 22, le modalità di gestione dei servizi pubblici attraverso determinate forme (azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata).
Della trasformazione si occupa, invece, l'articolo 17, comma 51, della legge 15 marzo 1997, n. 127 (legge Bassanini bis) in base al quale: "I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione ...".
Detta disposizione è stata successivamente trasfusa nell'articolo 115, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che: "I comuni, le province e gli altri enti locali possono per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c), in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. ...".
Dalla lettura delle norme citate non emergono elementi che consentano un'interpretazione dell'articolo 29 della legge n. 342 del 2000 diversa da quella letterale.
Pertanto, il credito d'imposta in esame spetta esclusivamente per i dividendi distribuiti dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione di aziende speciali preesistenti e non, invece, ai dividendi distribuiti da società di nuova costituzione.