-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 176 del 02.11.2001
-
XX Roma Spa - Istanza di interpello preventivo ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge 413/91 e dell'art. 3, comma 3, lett. a, del D.Lgs. 466/97
Risoluzione Agenzia Entrate n. 176 del 02.11.2001Con nota prot. n..... del .../2001, la Direzione regionale ha trasmesso alla scrivente l'istanza di interpello formulata dalla Società XX Spa (già L. Spa, di seguito FFF), concernente la rilevanza ai fini DIT di conferimenti in denaro provenienti da un soggetto non residente, controllato a sua volta da soggetti residenti.
Fatto
In data 23 giugno 2000 il neo-costituito "C. L.", composto da quattro società residenti, G. Spa, C. IT. Spa, F. Spa, I. Spa, stipula un contratto con la società "Z Spa", in base al quale acquista il diritto di acquisire le partecipazioni da questa detenute nella società "XX Roma Spa" (FFF), rappresentative del 51,166% del capitale sociale, a fronte di un corrispettivo pari a 1.327.000.000 Euro.
In data 26 giugno 2000 le società componenti il Consorzio costituiscono una società di diritto lussemburghese, la "L. Holding S.a", a cui partecipano in proporzione al rispettivo numero di azioni IRI da acquisire in base al contratto di compravendita sottoscritto (G Spa 42%, F Spa 31%, C. IT. Spa 16% e I. Spa 11%).
In data 17 luglio 2000 il Consorzio designa come effettivo acquirente delle azioni IRI, così come previsto dal contratto, la società "L. Spa", le cui azioni risultano essere interamente detenute dalla società lussemburghese "L. Holding S.a."
Per consentire alla "L Spa" di far fronte al fabbisogno finanziario, necessario all'acquisizione delle azioni IRI in questa prima fase e nelle successive Offerte Pubbliche di Acquisto obbligatorie, le società del "C. L." conferiscono pro quota (secondo le sopra indicate percentuali di partecipazione) alla "L. Holding S.a." 350.021.000 Euro in conto capitale nonché 530.698.000 Euro per una sottoscrizione di Loan Notes. Inoltre, la società lussemburghese riceve un finanziamento di 1.405.354.400 Euro direttamente da un pool di banche di cui la capofila è la "B. Bank".
La "L. Holding S.a.", a sua volta, sottoscrive nell'arco dell'anno 2000 una serie di aumenti di capitale e relativi sovrapprezzi emessi dalla società controllata "L Spa"per un importo complessivo di 2.285.073.401 Euro, corrispondente alle risorse finanziarie ricevute a monte dai soci e dagli investitori istituzionali.
La "L Spa" acquista da IRI, nello stesso anno, le azioni della società "FFF Spa" per un importo equivalente.
Nel corso dell'anno 2001, la "L Spa" attua, infine, una fusione per incorporazione nei confronti della partecipata "FFF Spa", assumendone la denominazione sociale.
Successivamente in data 25 luglio 2001, l'assemblea straordinaria della società "FFF Spa" delibera la distribuzione alla controllante lussemburghese di un dividendo straordinario, il cui importo di 1.584.241.597 Euro viene prelevato dalla riserva sovrapprezzo azioni detenuta nella propria situazione patrimoniale.Quesito
Sulla base di quanto descritto, la società FFF chiede il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs n. 466 del 18 dicembre 1997.
Più precisamente, chiede che le venga riconosciuto l'aumento di base DIT ottenuto per effetto del conferimento ricevuto dalla controllante non residente "L Holding S.a.", limitatamente all'importo finanziato dalle società residenti in termini di apporti in conto capitale (350.021.000 Euro) e di sottoscrizione di un finanziamento fruttifero di interessi, Loan Notes (530.698.000 Euro).
L'istanza di disapplicazione di cui al sopra citato disposto non ha per oggetto, quindi, quella parte di aumento di capitale sottoscritto dalla società lussemburghese e finanziato tramite il sistema bancario internazionale (1.405.354.400 Euro) dal momento che la società istante "non intende far concorrere alla formazione della propria base Dit l'ammontare dei conferimenti finanziati mediante ricorso a capitale di debito.....in quanto risulta programmata una distribuzione a L. Holding S.a. di un
dividendo straordinario per un importo (non uguale ma) sostanzialmente analogo".
A sostegno della richiesta, così come circoscritta, la "FFF" rappresenta che le modalità di esecuzione del proprio aumento di capitale non prefigurano in alcun modo una moltiplicazione in capo a più soggetti dei benefici ritraibili con la disciplina DIT e, dunque, non si producono nella fattispecie quegli effetti che proprio le disposizioni antielusive contenute nell'art. 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 466/97 mirano a disconoscere.
Al fine di consentire alla scrivente di verificare l'assenza di ogni configurazione elusiva della situazione di specie, detta società produce copia del quadro RJ del modello "Unico 2001 Società di capitali", compilato da ciascuna società componente il "C. L." (eccezion fatta per la società "F. Spa", per la quale non sussistevano i presupposti per la compilazione di detto quadro).
Dall'esame della documentazione fiscale prodotta emerge che le tre società "G. Spa", "IT. Spa", "I. Spa", hanno ridotto le proprie basi Dit per l'anno di imposta 2000 di un importo corrispondente all'ammontare degli apporti in conto capitale e dei finanziamenti con sottoscrizione di Loan Notes effettuati a favore della società "L. Holding S.a.".
Per quanto riguarda la società "F. Spa", l'istante riferisce che...." il quadro RJ del modello Unico 2001 non sarà compilato...in quanto...l'ammontare dei conferimenti e dei finanziamenti effettuati alle controllate, nonché le acquisizioni intervenute nel corso dell'esercizio...annulla totalmente la base DIT ed esclude in radice la possibilità di accedere al beneficio dell'aliquota ridotta".
Ciò a significare che il primo apporto in denaro trasferito dalle quattro società italiane controllanti alla controllata lussemburghese (versamenti in c/capitale e finanziamenti di tipo Loan Notes), non concorrendo, come sopra esposto, a determinare benefici DIT in capo ad alcuna delle quattro società residenti, all'atto del successivo ritrasferimento dalla società lussemburghese alla controllata "L. Spa" potrà essere impiegato in aumento della base agevolata DIT di quest'ultima.Normativa di riferimento
L'art. 3 del d.lgs. n. 466 del 18 dicembre 1997 contiene una serie di disposizioni antielusive finalizzate ad evitare il c.d. effetto agevolativo "a cascata", che si realizza quando, nell'ambito di gruppi societari, un soggetto, a fronte di un aumento di capitale rilevante ai fini DIT, impiega il medesimo incremento per effettuare conferimenti, altrettanto rilevanti ai fini agevolativi, a favore di società appartenenti al medesimo gruppo societario.
Tale effetto contrasterebbe, infatti, con la ratio dell'intera disciplina DIT che mira a favorire una effettiva e stabile patrimonializzazione delle imprese con interventi agevolativi sugli impieghi di capitale "nuovo" e non già esistente nell'ambito di un gruppo di soggetti economici controllanti o controllati.
In particolare, il comma 3, lettera a) dell'art. 3 del d.lgs n. 466/97 dispone che non rilevano ai fini DIT i "conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste."
Tale disposizione mira ad evitare che le finalità elusive si realizzino avvalendosi dell'interposizione, nell'ambito di un gruppo di controllo, di società non residenti e, per questo, non soggette alla disciplina agevolativa DIT.
Condizione essenziale per disapplicare la norma preclusiva di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 466/97 è che l'Amministrazione accerti, in base all'esame delle specifiche circostanze, che le risorse impiegate dalle controllate residenti non abbiano già concorso a costituire presupposto agevolativo ai fini Dit in capo alla società controllante residente da cui queste indirettamente provengono.
A chiusura di un sistema articolato di disposizioni antielusive, il legislatore ha previsto, tramite l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 466/97, l'applicabilità delle previsioni contenute negli artt. 37, terzo comma e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con la precisazione che " si considerano indebiti, ai fini del citato articolo 37-bis, i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'art. 1 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito."Considerazioni
La fattispecie sottoposta all'esame della scrivente rientra formalmente nell'ambito della disciplina contenuta nell'art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 466 del 1997, ossia, si versa nell'ipotesi di un soggetto residente che riceve conferimenti in denaro da un soggetto non residente controllato a sua volta da società residenti.
Secondo quanto previsto da tale dettato normativo, occorre accertarsi che non si realizzino, nelle circostanze configurate, ipotesi elusive dirette alla moltiplicazione delle basi agevolative DIT e dei corrispondenti benefici fiscali.
A parere della scrivente, dall'analisi di quanto rappresentato dalla società istante e sulla base degli atti trasmessi, nella fattispecie di cui è questione non emergono profili di elusività in quanto l'effetto moltiplicativo di base agevolativa DIT, contrastato dalla norma, non sembra sussistere, attesa la sterilizzazione operata a monte dalle quattro società italiane per l'importo del finanziamento e dei conferimenti effettuati a favore della controllata lussemburghese.
Per quanto concerne, poi, l'aumento di capitale della società istante finanziato dalla controllante lussemburghese per il tramite del sistema bancario, non si hanno osservazioni da effettuare in quanto, per ammissione della parte stessa, questo non produrrà alcun beneficio DIT.
Infatti, tecnicamente, nella compilazione dell'apposito quadro RJ della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento, la variazione in aumento della base DIT connessa a tale incremento di capitale verrebbe contestualmente rettificata in diminuzione per effetto della distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni deliberata nello stesso periodo di imposta.
Tanto premesso, il richiesto parere favorevole viene concesso a condizione che la sterilizzazione operata a monte dalle quattro società italiane non venga meno negli esercizi successivi, stante il carattere permanente del beneficio DIT traslato in capo alla controllata residente.
Con ciò si intende affermare che, in relazione agli ammontari conferiti nella società lussemburghese, la riduzione della base DIT - da parte delle controllanti italiane - debba essere stabilmente mantenuta, anche a prescindere dall'eventuale successiva fuoriuscita dal gruppo della società "FFF Spa". Per cui, alle controllanti che nell'esercizio non dispongano di una propria base DIT su cui far valere la variazione in diminuzione pari al conferimento non sarà consentito, per i successivi periodi d'imposta, avvalersi dell'agevolazione DIT in relazioni ad incrementi rilevanti, fino a concorrenza dei precedenti conferimenti nella controllata lussemburghese.
Inoltre, per quanto concerne gli importi concessi a titolo di finanziamento Loan Notes, gli stessi dovranno essere portati in diminuzione della suddetta base agevolata DIT per l'intera durata della loro permanenza in bilancio, sempre dalle su citate controllanti italiane.
Resta in ogni caso impregiudicato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 466/97, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame si inserisca in un più ampio disegno elusivo realizzato da società appartenenti al medesimo gruppo e finalizzato ad ottenere un'indebita moltiplicazione della base di calcolo del beneficio DIT.