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Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 09.11.2001
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Interpello ai sensi dell’art. 21 della l. 30 dicembre 1991, n. 413 da parte della Società LVBI S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 09.11.2001Con la nota in riferimento, la Direzione Regionale della ……. ha trasmesso l’istanza della società LVBI Srl. , con sede in …., Via ……., relativa ad una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Descrizione dell’operazione
Il Gruppo L., operante a livello internazionale nel settore finanziario, nell’ambito di un generale processo di riorganizzazione, ha acquisito il gruppo italiano di consulenza finanziaria V. e B., attraverso un’operazione iniziata con la costituzione in Italia della società LVB & C, una joint venture controllata dal Gruppo L e partecipata anche dal gruppo cedente V. e B.
Dalla descrizione dei fatti e dai dati forniti dall’istante, anche per le vie brevi, la complessiva operazione è avvenuta con le modalità che di seguito si descrivono.
La suddetta joint venture è stata costituita nel luglio 1998 con capitale sociale pari a lire 5 miliardi, sottoscritto attraverso conferimenti in denaro per complessive lire 4,9 miliardi e due conferimenti di azienda effettuati dalle società V. B. & C. S.p.A. e V. e B. S.p.A. per un valore complessivo netto di lire 100 milioni, risultante dalla differenza tra le passività e le attività, queste ultime comprensive di avviamento di oltre 40 miliardi interamente attribuibile alla presenza di risorse intangibili relative al capitale umano conferito.
In sintesi, all’atto della costituzione, la compagine sociale della LVB era la seguente:Successivamente, le quote della società LVB possedute dalle due società del gruppo V. e B. e dalla società LVBM - complessivamente pari al 50% del capitale - sono state cedute per l’1% alla società di diritto lussemburghese Partners. & Co. Finance BV, per il 9,50% alla società istante (la neocostituita holding italiana LVBI) e per la rimanente parte a n. 17 persone fisiche (“partners”), in maggioranza soggetti già operanti nel Gruppo V. e B., ma anche partners del Gruppo L.:
Tra la fine del 1999 e l’inizio del 2000, la società LVBI ha acquisito la partecipazione quasi totalitaria della LVB, attraverso:
- l’acquisto delle quote possedute dai soci-persone fisiche (39,50%) al prezzo di lire 41,5 miliardi circa, con assoggettamento a tassazione in capo alle stesse persone fisiche delle relative plusvalenze realizzate;
- conferimento delle partecipazioni in LVB da parte delle società britanniche L. Italy Ltd (45%) e Gb Ltd (5%) per complessivi 30,5 miliardi di lire, calcolati proporzionalmente su un valore di perizia attribuito alla LVB pari a lire 61 miliardi .
Anche in tale circostanza, secondo quanto affermato dall’istante, i maggiori valori attribuiti alla società LVB derivano dalla valorizzazione di elementi che risiedono nelle capacità e nelle competenze delle risorse umane dell’impresa. L’incremento esponenziale del valore della joint venture rispetto a quello precedentemente stimato, sarebbe attribuibile alla virtuosa convergenza delle diverse esperienze professionali.
Al termine dell’intera operazione, la società LVB, che ha assunto la nuova denominazione di L. & C. S.r.l., ha distribuito proprie riserve di utili per lire 4,7 miliardi (pari al 40,89% del patrimonio netto) per consentire alla società controllante LVBI di procedere “alla copertura … di parte dell’indebitamento contratto per l’acquisizione di LVB”, come risulta dalla richiesta di parere in esame.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la LVBI intende procedere a svalutare proporzionalmente la partecipazione detenuta nella società LVB che, a seguito della distribuzione di riserve da utili, ha subìto una diminuzione contabile del suo patrimonio netto.In particolare, la società controllante chiede “se la svalutazione proporzionale effettuata, utilizzando la deroga di cui all’art. 2426, comma 2 del codice civile, esclusivamente ai sensi dell’art. 61, comma 3, lettera b), come verrebbe chiaramente indicato nella Nota integrativa al Bilancio, e non giustificata, se non dal generale principio della prudenza, da negativi andamenti attuali o immediatamente prevedibili dell’attività del Gruppo in Italia, possa essere disconosciuta dall’amministrazione finanziaria in applicazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600”.
Interpretazione
L’istanza della società si riferisce specificamente alla possibilità di fruire del vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’art. 61, comma 3, lett. a) del TUIR, effettuando civilisticamente una svalutazione delle partecipazioni, pur in assenza di perdite durevoli di valore.
Sotto il profilo civilistico, la svalutazione verrebbe effettuata, come affermato dall’istante, richiamando il secondo comma dell’articolo 2426 del Codice civile, ovvero “esclusivamente in applicazione di norme tributarie”.
In via preliminare, si fa presente che il parere della scrivente non può prescindere dall’analisi di tutta l’operazione, consistente nel complesso e articolato processo di acquisizione e ristrutturazione del Gruppo V. e B. da parte del Gruppo L.
Infatti, è proprio attraverso la serie di operazioni sopra descritte, poste in essere per realizzare l’attuale struttura del gruppo britannico in Italia, che si è formato il valore della partecipazione sulla quale l’istante chiede di poter effettuare la svalutazione soltanto per fini fiscali.
A tale riguardo, occorre osservare che il valore attribuito in sede di perizia alla società partecipata LVB deriva da elementi intangibili che risiedono quasi interamente nel “capitale intellettuale” dell’impresa, considerato nel triplice aspetto di capitale organizzativo, capitale umano e capitale relazionale.
La valutazione delle suddette capacità professionali, avvenuta sia al momento della costituzione della LVB sia al momento in cui la LVBI ne acquisisce il controllo quasi totalitario, ha creato ragguardevoli incrementi nei valori di conferimento e nei prezzi di cessione.
In tale contesto, la riduzione patrimoniale in conseguenza della distribuzione degli utili, ancorché pari al 40,89 per cento del patrimonio netto, assume una rilevanza davvero marginale rispetto all’elevata capacità della società partecipata di produrre reddito.
Nella descritta situazione, in cui non sussistono i presupposti per operare la svalutazione, il riferimento all’articolo 61, comma 3 lettera b) del TUIR, richiamato dall’istante ai sensi dell’articolo 2426 del Codice civile, non è pertinente in quanto la norma tributaria non detta un criterio di svalutazione delle partecipazioni, alternativo a quello civilistico, ma stabilisce soltanto il limite massimo entro il quale la svalutazione civilistica può assumere rilevanza fiscale.
La citata disposizione contenuta nell’articolo 61 del TUIR, infatti, non costituisce di per sé il presupposto per operare “rettifiche di valore e accantonamenti“ di cui al secondo comma dell’articolo 2426 del Codice civile.
Come è stato più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria, la svalutazione fiscale presuppone quella civilistica (cfr. c.m. 31 ottobre 1979, n. 54; c.m. 3 ottobre 1979, n. 45; risoluzione 9 aprile 1979; risoluzione 22 dicembre 1981), e, dunque, se non è possibile operare la svalutazione per effetto dei criteri contenuti nell’articolo 2426, numeri 1) e 4), del Codice civile, la svalutazione fiscale risulta priva di valide ragioni economiche.
La circostanza che gli amministratori della LVBI, considerati tutti gli eventi negativi riguardanti la società partecipata, abbiano effettuato la svalutazione della partecipazione unicamente per fini fiscali conferma che non sussiste un fondamento economico che giustifichi la svalutazione stessa. Infatti, sebbene la distribuzione di riserve di utili costituisca una oggettiva riduzione del patrimonio netto della società, è evidente che, nel caso specifico, gli amministratori hanno ritenuto la distribuzione operata ininfluente sul valore economico dell’impresa, stimato principalmente in relazione ad elementi estranei ai dati contabili.
Di conseguenza, il relativo risparmio d’imposta aggirerebbe la ratio dell’articolo 61 del TUIR, che si riferisce a situazioni in cui la riduzione del patrimonio sociale si accompagna, in parallelo, con il depauperamento del valore economico dell’impresa. Parallelismo che viene a mancare nella particolare fattispecie e non è sempre riscontrabile nella moderna economia, dove il capitale strategicamente rilevante è rappresentato soprattutto da elementi non materiali, quali le competenze manageriali, le capacità relazionali, l’esperienza professionale, le idee, la disponibilità e la capacità di elaborare informazioni: tutti fattori che generano valore per l’impresa anche con bassa intensità o addirittura in quasi assenza di capitale.
Come affermato anche nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, “il ruolo del capitale declina, da mezzo di finanziamento, a semplice fondo di garanzia per i terzi”, in quanto non più destinato strutturalmente all’investimento in assets fisici.
Nel caso in esame, dal momento che è la stessa società ad escludere espressamente l’effettiva perdita di valore dell’impresa partecipata e, conseguentemente, a richiamare la deroga prevista dal secondo comma dell’articolo 2426 del Codice civile, l’assenza di ragioni non fiscali a sostegno della svalutazione riconduce la fattispecie nell’ambito di applicazione della norma antielusiva.Conclusioni
Alla luce delle considerazioni esposte, non sussistono valide ragioni extrafiscali che giustifichino la svalutazione della partecipazione in quanto, a fronte di una riduzione patrimoniale “contabile”, il valore economico della società controllata non risulta diminuito.
Esso, infatti, si fonda principalmente sulla valorizzazione degli “intangible assets”, considerati, anche nelle recenti perizie, come elementi determinanti per la futura redditività dell’impresa.
Di conseguenza, la svalutazione operata ai fini civilistici e fiscali nel dichiarato, esclusivo, intento di conseguire il risparmio d’imposta derivante dalle disposizioni dell’art. 61 del TUIR, contrasta con le finalità sistematiche della norma di cui si chiede l’applicazione e dunque presenta i caratteri dell’elusività. Pertanto, si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.