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Decreto interministeriale 25 maggio 2001, n. 337
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Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale
Decreto interministeriale 25 maggio 2001, n. 337
GU 193 del 21/08/2001IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Disciplina dell'ISE
1. L'articolo 9 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito indicato come decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.
2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001.".
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".Art. 2. - Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,".
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:
"2. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.".Art. 3. - Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:
"2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.".
3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000".Art. 4. - Potestà concessiva dell'INPS
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.".Art. 5. - Calcolo dei benefici
1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:".
2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "F - (26 x C)" è sostituita dalla seguente: "F - (13 x C)".
3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "(F - A)/26" è sostituita dalla seguente: "(F - A)/13".Art. 6. - Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. L'assegno di maternità di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata. I provvedimenti di concessione già disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.
4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune può provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno è comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si è verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".