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Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 22.11.2001
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Vendita di biglietti da parte delle Compagnie aeree tramite agenzie - utilizzo del documento riepilogativo delle commissioni (sistema Y) come fattura di acquisto riepilogativa, da annotare in contabilità generale ed in contabilità IVA, in sostituzione delle singole fatture emesse dalle agenzie - Interpello...../2001 - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 22.11.2001Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la società ZETA ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.
QUESITO
Le Compagnie aeree generalmente provvedono alla vendita di biglietti di viaggio anche a mezzo di agenzie, nel qual caso sorgono in capo alle parti reciproci rapporti di debito e credito. La vendita dei biglietti dà origine, infatti, ad un debito dell'agenzia nei confronti della Compagnia aerea, che, a sua volta, diventa debitrice verso l'agenzia dell'ammontare delle commissioni.
Al fine di facilitare i rapporti tra le due parti è stato istituito, con la collaborazione della Banca KAPPA, un sistema di compensazione detto Y, attraverso il quale l'agenzia rimette periodicamente alla Compagnia aerea l'ammontare degli incassi conseguiti nella vendita dei biglietti aerei, al netto delle somme spettanti per le commissioni.
In particolare la procedura di comunicazione dei dati tra agenzia di viaggio, BETA e compagnia area prevede:
a) l'invio periodico, da parte delle agenzie aderenti al sistema, alla BETA (società costituita dalla KAPPA per gestire il sistema in esame), di un riepilogo delle somme incassate per la vendita dei biglietti, delle commissioni spettanti e degli importi netti da corrispondere alla Compagnia aerea;
b) l'accreditamento, da parte delle agenzie stesse, degli incassi, al netto delle commissioni, alla BETA che, successivamente, li riaccredita alla Compagnia aerea;
c) l'invio periodico, da parte della BETA alla Compagnia aerea, di un prospetto riepilogativo dell'ammontare lordo delle vendite di biglietti effettuate da tutte le agenzie aderenti al sistema, nonché delle commissioni dovute;
d) l'invio, da parte della BETA alla Compagnia aerea, di un ulteriore "prospetto delle commissioni" spettanti alle singole agenzie.
La società BETA riceve, talvolta, l'incarico dalle agenzie di emettere ed inviare direttamente alla Compagnia aerea le fatture per le commissioni, che, altrimenti, sono elaborate dalle agenzie stesse.
I dubbi della Compagnia aerea istante vertono sulla possibilità di registrare in contabilità generale ed in contabilità IVA il "prospetto delle commissioni" (punto d, inviato periodicamente dalla BETA, in sostituzione delle singole fatture per commissioni emesse dalle agenzie, anche nell'ipotesi in cui, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, parte degli importi riepilogati siano superiori a L 300.000.
Ciò al fine di evitare le complicazioni generate dai ritardi nella ricezione delle singole fatture, e le richieste di copie conformi in caso di mancato recapito.
La stessa società domanda, inoltre, se, relativamente alle fatture per commissioni annotate nella forma riepilogativa, fermo restando l'obbligo di conservazione in base alle vigenti disposizioni delle fatture ricevute, possa essere disapplicato il disposto dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che, nel caso di mancata ricezione della fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione,
impone l'obbligo al committente di regolarizzare l'operazione stessa, presso il competente Ufficio, nel termine di trenta giorni.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che il "prospetto delle commissioni", emesso dalla BETA, contenga tutti i dati di una fattura di acquisto, vale a dire:
- dati anagrafici del soggetto emittente;
- data del documento;
- importo lordo delle vendite;
- tasse di imbarco dovute alla Compagnia aerea;
- commissioni spettanti agli agenti;
- importo netto spettante alla Compagnia aerea.
Lo stesso può, quindi, considerarsi esaustivo dei dati previsti dall'articolo 6, comma 6, del citato d.lgs. n. 695 del 1996.
Nel caso di mancata ricezione della fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, la società istante sostiene inoltre che possa essere disapplicato il disposto dell'art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto riferito ai casi di mancata emissione della fattura da parte del fornitore e non applicabile, quindi, nel caso in esame in cui l'emissione delle fatture per le commissioni spettanti alle agenzie è assicurata dal relativo riporto nei riepiloghi Y.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 6, comma 6, del DPR n. 695 del 1996 consente l'annotazione cumulativa delle fatture ricevute a condizione che le stesse siano d'importo non superiore a lire 300.000. In particolare occorre che:
- le fatture ricevute siano numerate progressivamente al pari di quelle con importo superiore al predetto limite;
- le stesse fatture siano riepilogate in un apposita distinta sulla quale siano annotate il numero progressivo attribuito dal destinatario, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinti per aliquota applicata;
- il documento riepilogativo venga registrato autonomamente entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Da quanto esposto dalla società istante risulta evidente che il "prospetto delle commissioni" spettanti ad ogni agenzia, inviato periodicamente dalla BETA alla Compagnia aerea, non può innanzitutto essere assimilato al documento riepilogativo previsto dal citato articolo 6, comma 6 del D.P.R. n. 695 del 1996, in quanto in esso non sono riepilogate le fatture di acquisto delle agenzie.
I dati contenuti nel citato "prospetto delle commissioni", infatti, sono desunti dal documento settimanale riepilogativo, inviato dalle singole agenzie alla società BETA, che non può essere qualificato "fattura", mancando di alcuni elementi previsti dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 (numero progressivo che deve essere attribuito ad ogni fattura emessa, indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati, titolo di non applicabilità dell'imposta). Al prospetto elaborato dalla BETA, infatti, sono allegate unicamente le fatture da questa emesse per conto delle agenzie che hanno conferito tale incarico e non anche quelle emesse direttamente dalle altre agenzie.
Pertanto il "prospetto delle commissioni" non è altro che un riepilogo contabile delle somme incassate dalle agenzie per la vendita dei biglietti e delle commissioni dovute e, in quanto tale, non assume rilievo ai fini dell'assolvimento degli obblighi strumentali ai fini dell'IVA..
Occorre osservare, altresì, che diversamente dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi che non prevedono particolari forme per la documentazione dei componenti positivi o negativi di reddito, dal disposto dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, si desume che le fatture abbiano lo stesso contenuto sia per il soggetto emittente che per quello ricevente.
In definitiva, si ritiene che la società istante, a seguito del ricevimento delle singole fatture per commissioni, dovrà procedere all'annotazione delle stesse nel registro IVA degli acquisti entro i termini stabiliti dall'articolo 25 del citato DPR n. 633 del 1972. Qualora poi le fatture non siano d'importo superiore al limite di lire 300.000 stabilito dal citato articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 695 del 1996, la società istante può procedere all'annotazione cumulativa delle fatture ricevute secondo il procedimento stabilito dal medesimo articolo 6, come in precedenza illustrato.
Per quanto sopra, posto che il "prospetto delle commissioni" non può essere qualificato quale documento riepilogativo delle fatture ricevute dalla società istante, il comportamento prospettato dalla società configurerebbe un'ipotesi di violazione da assoggettare alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997.
Non può essere accolta, pertanto, la soluzione proposta dalla società istante.La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale per il ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.