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Risoluzione Agenzia Entrate n. 195 del 28.11.2001
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Interpello 954-68/2001. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 195 del 28.11.2001Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito.
La società KAPPA (in breve "società"), che opera nel settore del trasporto aereo, intrattiene rapporti commerciali con agenzie di viaggio, le quali provvedono ad emettere per suo conto biglietti aerei sulla base di procedure in uso nel settore.
Tali procedure prevedono che l'avvenuta vendita di biglietti sia comunicata all'istante mediante appositi rendiconti mensili.
La società istante chiede, al riguardo, chiarimenti in ordine ai termini di liquidazione periodica dell'Iva dovuta sulle vendite dei predetti biglietti.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
L'istante ritiene che l'imposta diviene esigibile nel momento in cui prende conoscenza dell'effettuazione delle operazioni di vendita, ovvero quando riceve la documentazione di cui sopra dalle agenzie di viaggio; ne consegue che, a parere della società istante, il termine per la liquidazione periodica dell'Iva debba coincidere con il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene acquisita la predetta documentazione.Parere dell'Agenzia delle Entrate.
L'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che "l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti...(omissis)...".
La norma fa coincidere, in via generale, il momento dell'esigibilità dell'imposta, inteso come diritto dell'erario a percepire il tributo, con il momento di effettuazione delle operazioni; per quanto concerne le prestazioni di servizi, il comma 3 dello stesso articolo prevede che le stesse si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Nel caso in esame, le agenzie provvedono ad emettere biglietti aerei aventi le caratteristiche richieste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno 1992 al fine di assolvere validamente le funzioni dello scontrino fiscale; in tal senso i titoli di viaggio devono recare, di norma, l'indicazione del soggetto che effettua il trasporto ed essere emessi a suo nome.
Il rilascio di tali biglietti obbliga direttamente la società istante a fornire la prestazione di trasporto nei confronti dell'acquirente del titolo di legittimazione e, pertanto, si può affermare che l'attività di vendita in argomento è svolta in nome e per conto della società stessa ed è riconducibile, per quanto attiene agli aspetti fiscali esaminati, ad un rapporto di mandato con rappresentanza.
E' coerente con tale ricostruzione la circostanza che, nel caso in esame, le agenzie di viaggio fatturano autonomamente alla società istante le provvigioni di propria spettanza relative alle vendite di biglietti effettuate.
Ricondotto, pertanto, il rapporto contrattuale con le agenzie alla figura del mandato con rappresentanza, si ritiene che il momento di esigibilità dell'imposta, per la società istante, coincida con quello della vendita dei biglietti, dietro corrispettivo, da parte delle agenzie medesime.
Occorre anche considerare, però, che le procedure in uso nel settore dei trasporti aerei si presentano particolarmente complesse sotto il profilo degli adempimenti contabili, sia per l'elevato numero di operazioni effettuate, sia perché le stesse sono poste in essere tramite agenzie incaricate, situate anche fuori del territorio dello Stato.
Considerate, quindi, le obiettive difficoltà degli operatori del settore nell'applicazione della normativa Iva in materia di adempimenti, la scrivente ritiene che, in carenza di un apposito decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possano continuare ad operare le istruzioni impartite dalla soppressa Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, con circolare ministeriale n. 13 del 14 marzo 1974.
Detta circolare, infatti, ha previsto per il settore dei trasporti marittimi, ferroviari ed aerei particolari modalità operative per l'assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate.
In particolare, per la parte che interessa il quesito, il paragrafo II, lettera b), stabilisce, tra l'altro, che, per il trasporto dei passeggeri effettuato nel territorio nazionale, gli operatori del settore possono provvedere ad eseguire sul registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 l'annotazione dei corrispettivi risultanti dai rendiconti periodici, emessi dalle agenzie o dalle altre dipendenze, entro 60 giorni dalla fine del mese cui si riferisce il rendiconto.
Le stesse modalità di registrazione sono previste per le prestazioni di trasporto su percorsi internazionali quando i relativi documenti sono rilasciati da agenzie situate nel territorio dello Stato; se, invece, i titoli di viaggio sono rilasciati da agenzie aventi sede all'estero, l'annotazione dei corrispettivi può essere effettuata entro quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo rendiconto.
Pertanto, la società istante, per le vendite di biglietti effettuate per il tramite di agenzie incaricate, potrà eseguire le annotazioni dei relativi corrispettivi nei termini indicati nella circolare ministeriale n. 13 del 14 marzo 1974.