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Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 30.11.2001
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Effettuazione delle ritenute con aliquota più elevata da parte del sostituto a seguito di richiesta del sostituito. Compilazione della certificazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 30.11.2001Con nota fax del 30 ottobre 2001 indirizzato al Dipartimento per le Politiche Fiscali, trasmesso per competenza a questa Agenzia, con nota del 6 novembre c.a,, la XX Spa ha chiesto di fornire chiarimenti in ordine a specifici adempimenti che il sostituto d'imposta deve eseguire nel rilasciare la certificazione a seguito dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio nel prossimo mese di dicembre.
In particolare, è stato rappresentato che:
- con la circolare n. 58/E del 18 giugno 2001, l'Agenzia delle entrate ha consentito al collaboratore coordinato e continuativo di chiedere al proprio sostituto d'imposta di applicare un'aliquota IRPEF più elevata sui redditi prodotti nei vari periodi di paga, confermando il medesimo principio già contenuto nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 in merito all'effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- tuttavia, l'attuale formulazione degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non disciplina la possibilità che la maggiore aliquota IRPEF applicata nel corso del periodo d'imposta possa essere mantenuta dal sostituto anche in occasione del conguaglio e, pertanto, in tale sede è inevitabile la rideterminazione dell'imposta dovuta su base annua con ragguaglio di imponibile e aliquote.
La società istante ha, inoltre, chiesto di chiarire se l'applicazione di un'aliquota più elevata possa essere riconosciuta anche in sede di tassazione alla fonte dei redditi di lavoro autonomo.
Al riguardo, si precisa che con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E è stata prevista la facoltà per i sostituti d'imposta di applicare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del percipiente, un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.
La citata circolare ha, infatti, precisato che "nell'effettuazione delle ritenute il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno all'erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte, si può evitare che, al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il rischio di chiudere con un conguaglio incapiente.".
Tale previsione ha consentito al dipendente che ha percepito dallo stesso sostituto d'imposta somme e valori assoggettate a ritenute alla fonte con aliquote differenti ovvero, in taluni casi, ha percepito somme e valori da parte di più sostituti d'imposta, di subire, in corso d'anno, ritenute d'acconto in misura tale da avvicinare la tassazione a quella definitivamente applicabile in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di conguaglio complessivo.
In altri casi, invece, l'accoglimento della richiesta del percipiente da parte del sostituto d'imposta ha, comunque, determinato l'obbligo per quest'ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio e, conseguentemente, di restituire il credito eventualmente evidenziato nelle predette operazioni. Ciò conformemente a quanto previsto nella circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E.
Tenuto conto che la possibilità di applicare una ritenuta di importo più elevato è riconosciuta anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i soggetti titolari di redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2001 possono formulare ai propri sostituti una richiesta in tal senso.
Al fine di evitare inutili adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, si ritiene che i medesimi sostituti d'imposta, fermo restando l'obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/73, possano non restituire il credito derivante dalla richiesta di applicazione di un'aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal caso, è, però, necessario che il sostituto d'imposta evidenzi la suddetta circostanza nella certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che, ai sensi dell'articolo 7 bis del DPR n. 600/73, è tenuto a consegnare al percipiente, secondo le modalità che saranno stabilite in sede di approvazione dello schema di certificazione unica.
L'evidenziazione dell'applicazione di un'aliquota IRPEF più elevata nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) non influisce sugli adempimenti dell'eventuale successivo sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio tenendo conto anche dei redditi corrisposti dal precedente sostituto. In tal caso, infatti, in assenza di ulteriore richiesta formale da parte del percipiente, l'eventuale credito risultante dal conguaglio dovrà essere restituito.
Si precisa, inoltre, che il sostituto d'imposta può applicare un'aliquota IRPEF superiore al 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, erogati ai soggetti che espressamente lo richiedano. In tal caso, infatti, senza arrecare alcun danno all'erario, si può evitare che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata.