-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 208 del 13.12.2001
-
Mod. F23 - Istituzione del codice-tributo per i versamenti relativi ai proventi dei beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Risoluzione Agenzia Entrate n. 208 del 13.12.2001Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 81952 del 5/11/2001, ha comunicato l'istituzione del capitolo 3322, nel bilancio delle Entrate, su cui devono essere imputate le somme derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Per consentire il versamento delle predette somme da parte dei soggetti legittimati, si istituisce il codice 833T, denominato "Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme relative ai versamenti effettuati con il suddetto codice-tributo sono da imputare al capitolo 3322 del bilancio delle entrate dello Stato.