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Risoluzione Agenzia Entrate n. 210 del 14.12.2001
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Interpello....../2001-Art.11, legge 27-7-2000, n. 212. - Parcheggio comunale affidato in concessione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 210 del 14.12.2001Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente quesito
QUESITO
Il comune di ..... ha rappresentato che, nell'ambito del Piano integrato per la mobilità (PIM), è stata prevista la realizzazione di un parcheggio in piazza ..... Con delibera è stato ritenuto opportuno procedere alla realizzazione dell'opera mediante affidamento a terzi della costruzione e successiva gestione.
Si chiede di sapere se l'attività di gestione del parcheggio si configuri come attività soggetta ad IVA.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il comune di ...... ritiene che l'attività di gestione dell'autoparcheggio, di sua proprietà, rappresenti un'attività di natura commerciale e conseguentemente ritiene, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che i canoni di gestione in concessione che da essa ritrae siano assoggettabili ad IVA.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 4, secondo comma, n. 2), del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio d'imprese "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole".
Il successivo quarto comma del medesimo articolo 4 afferma che "Per gli enti di cui al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole".
L'articolo 4, paragrafo 5, della VI Direttiva CEE, esclude che gli enti pubblici possano considerarsi soggetti passivi "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tale attività ed operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni" sempreché il loro mancato assoggettamento non provochi "distorsione di concorrenza di una certa importanza". In sostanza la Direttiva ha ritenuto necessario operare una distinzione netta tra le attività poste in essere dall'ente nella qualità di pubblica autorità, che esulano dal campo di applicazione dell'IVA, e le attività inquadrabili nella nozione di attività commerciale o agricola, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo.
Sono esercitate dagli enti pubblici "in quanto pubbliche autorità" le attività aventi il carattere dell'autoritatività: detto carattere ricorre, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, quando l'attività è svolta dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio (escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati). In tal senso, di recente, la Corte di Giustizia (Causa C-446/98 del 14 dicembre 2000 - Fazenda Pùblica / Camara Municipal do Porto) ha affermato il principio secondo cui "la locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli è un'attività che, allorché svolta da un ente pubblico, è esercitata da quest'ultimo in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, se tale attività è esercitata nell'ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici. Ciò si verifica quando l'esercizio di tale attività implica l'uso di poteri propri della pubblica autorità".
Ciò posto, nel caso in esame si rileva che l'esercizio di un'attività come quella in argomento viene posta in essere dall'Amministrazione comunale per obbligo di legge ed implica l'uso di poteri propri della pubblica autorità.
Infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) dispone, tra l'altro, che i comuni, nei centri abitati, al fine di tutelare profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale, adottino, con ordinanza del sindaco, tutte le misure necessarie per regolamentare i parcheggi. Essi, a tal fine, possono stabilire divieti, imporre obblighi e sanzionare chiunque violi le disposizioni adottate, in nome della tutela degli interessi di tutta la collettività.
Inoltre, con la legge regionale 25 marzo 1997, n. 10, che, tra l'altro, ha istituito i Piani integrati di mobilità, è stato stabilito che la regione promuove e contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e parcheggi, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane a maggior densità, attraverso infrastrutture per la sosta, e migliorare le condizioni di accessibilità delle aree urbane.
Il comune di ...., come riferito nell'istanza d'interpello, ha adottato il Piano di mobilità (PIM) con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 31/7/1997, e nell'ambito del sopra indicato PIM ha previsto la realizzazione del parcheggio di Piazza .....
Con convenzione dell' 11 dicembre 1998, è stato disposto l'affidamento a terzi della realizzazione del parcheggio, l'intestazione della proprietà al Comune alla data del collaudo, e la concessione in gestione al concessionario.
Da quanto sopra deriva che, nel caso in esame, l'attività di gestione del parcheggio di proprietà dell'ente, affidata a terzi tramite concessione amministrativa e finalizzata, nel rispetto delle leggi vigenti che disciplinano il settore, alla tutela di interessi preminentemente pubblici, costituisce un'attività di natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale, che implica l'uso di poteri propri della pubblica autorità e, come tale, è sottoposta ad un regime di diritto pubblico.
In base ai principi sopra enunciati, detta attività non concretizza esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e, pertanto, i proventi che il comune di ...... ne ritrae non devono essere assoggettati ad IVA.La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale..........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.