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Risoluzione Agenzia Entrate n. 216 del 28.12.2001
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Modalità di determinazione della base imponibile IRAP - Art.10-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Risoluzione Agenzia Entrate n. 216 del 28.12.2001Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione delle entrate per la provincia autonoma di .... in sede di risposta all'interpello n. 906-3/2001 presentato in data 17/7/2001.
QUESITO
"In seguito all'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il Comune di ... intende determinare la base imponibile IRAP relativa alle attività commerciali svolte secondo le disposizioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto, seguendo invece le modalità di cui al primo comma dell'art. 10-bis per la determinazione della base imponibile relativa all'attività istituzionale. Le attività commerciali consistono nella gestione di asili nido, di mense per scuole materne e di pompe funebri. Per quest'ultima attività il personale addetto opera promiscuamente anche per l'attività istituzionale di servizi funerari e si pone dunque il problema di dividere il valore delle relative retribuzioni."SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
"Secondo il Richiedente, per il corretto calcolo della base imponibile delle attività istituzionali si dovrebbe detrarre da quanto corrisposto a dipendenti, assimilati, collaboratori e prestatori di lavoro occasionali il rapporto (ricavi servizio funerario/totale entrate correnti) moltiplicato per le retribuzioni mensili del personale dipendente dell'intero ente."RISPOSTA DELLA DIREZIONE
"L'art. 10-bis, comma 2, spiega come computare la parte dei costi promiscui da riferire all'attività commerciale. Il numeratore del rapporto corrisponde all' "ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione"; la predetta disposizione è l'art. 5 dello stesso decreto che, a proposito di ricavi e proventi, fa rinvio al "valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile". Si rileva da tutto ciò che il numeratore in questione non può che essere costituito da tutte quelle voci, comprese nella citata lettera A), relative all'attività commerciale. Lo scrivente, inoltre, ritiene che, essendo i costi promiscui solo quelli relativi al personale addetto ai servizi funerari (attività istituzionale) ed all'attività di pompe funebri (commerciale), i calcoli da effettuare debbano essere compiuti considerando soltanto le quantità relative ai tali settori, senza interessare anche tutte quelle altre molteplici attività, istituzionali e non, la cui classificazione dei componenti formanti la base imponibile IRAP non dà adito a dubbi circa la loro riferibilità. Diversamente vi sarebbe il reale e forte rischio di giungere a dei risultati molto lontani da quella fedele proporzionalità cui mira la norma in questione. Per quanto detto, il numeratore del rapporto deve essere costituito da quelle voci di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 2425 del codice civile, relative all'attività commerciale di pompe funebri. Corrispondentemente, il denominatore sarà composto dal totale complessivo delle entrate correnti delle attività di pompe funebri e servizi funerari. Il rapporto così formato dovrà poi essere moltiplicato per le retribuzioni di dipendenti, assimilati, collaboratori e lavoratori occasionali impiegati nei due servizi appena citati (pompe funebri e servizi funerari). In tale modo si troverà la quota del valore delle retribuzioni promiscue degli addetti a queste due ultime attività, riferibile alla parte commerciale, che andrà computata, insieme agli altri emolumenti totalmente riferibili alle attività commerciali, in riduzione dell'imponibile IRAP per l'attività istituzionale.