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Risoluzione Agenzia Entrate n. 217 del 28.12.2001
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Registrazione contratti di concessione della raccolta del gioco del lotto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 217 del 28.12.2001L'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato ha chiesto se sussiste l'obbligo della registrazione dei contratti di concessione della raccolta del gioco del lotto. Al riguardo ha fatto presente che tali contratti verrebbero dagli Uffici "considerati soggetti a registrazione solo in caso d'uso, in quanto redatti nella forma della scrittura privata non autenticata," ovvero "non soggetti a registrazione in quanto riferiti ad operazioni esenti da imposta sul valore aggiunto".
A tale proposito occorre preliminarmente esaminare la rilevanza, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi relative alla raccolta delle giocate rese dai soggetti incaricati, in dipendenza dei contratti di concessione stipulati con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Le prestazioni in argomento rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto poiché si riferiscono a prestazioni effettuate nel territorio dello Stato per le quali sussistono sia il presupposto soggettivo (prestazioni effettuate da soggetti esercenti un'attività commerciale, con carattere di abitualità) che quello oggettivo (percezione di un compenso).
Acclarata la rilevanza delle prestazioni in discorso ai fini dell'IVA, il trattamento applicabile alle stesse è quello previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che esenta " le operazioni relative all'esercizio del lotto(...) ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate."
Questa Direzione fa presente peraltro che la riconducibilità delle operazioni di raccolta delle giocate del lotto al richiamato n. 6) dell'articolo 10 non deriva dalla recente modifica introdotta, con decorrenza 1 gennaio 2001, dall'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388: tale modifica riguarda, infatti, solo le operazioni relative ai concorsi pronostici, mentre la previsione di esenzione delle operazioni all'esercizio del lotto, comprese quelle concernenti la raccolta delle giocate, era già contenuta nel previgente testo dell' articolo 10, comma 1, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972.
I contratti di assegnazione in concessione delle Ricevitorie del lotto, stipulati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli, sono rilevanti ai fini IVA, ancorché esenti, pertanto opera il principio di alternatività, stabilito dagli articoli 5 secondo comma e 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale l'imposta di registro, se dovuta, si applica in misura fissa.
Per tali contratti possono configurarsi due diverse ipotesi:
a) se redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata debbono essere registrati in termine fisso, ai sensi dell'art. 11 della parte prima della Tariffa del citato d.P.R. n. 131 del 1986, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa;
b) se redatti in forma di scrittura privata non autenticata, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (art. 2,comma 1, della Tariffa parte seconda del d.P.R. 131 del 1986).