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Risoluzione Agenzia Entrate n. 218 del 28.12.2001 n. 218
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Imposta di bollo - Istanze presentate ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lett. b) della Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1997
Risoluzione Agenzia Entrate n. 218 del 28.12.2001 n. 218L'Associazione Siciliana ...., nella persona del suo legale rappresentante, ha chiesto se è dovuta l'imposta di bollo per le istanze presentate dai cacciatori al fine dell'ammissione in diversi ambiti territoriali di caccia, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997.
L'articolo 22 sopracitato, nel definire gli ambiti territoriali di gestione e di prelievo venatorio, stabilisce il diritto di accesso agli stessi, precisando che l'interessato "inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti" dal cacciatore e che queste ultime "provvedono a comunicare all'interessato le determinazioni adottate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste".
"Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione, dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistiche-venatorie".
Dal disposto della norma citata emerge l'esplicarsi di una attività da parte degli uffici a cui è inoltrata l'istanza che si conclude con l'annotazione, eseguita dal comune di residenza nel tesserino regionale, degli ambiti territoriali accordati all'interessato.
L'annotazione, a parere dello scrivente, concretizza l'emanazione di un provvedimento autorizzativo in favore del richiedente, infatti, con tale atto è conferita ad un soggetto la facoltà di esercitare un potere o un diritto che preesiste all'autorizzazione ma solo allo stato potenziale; l'esercizio dell'attività è lecito soltanto dopo che, constatato che non sussistono motivi ostativi, la competente autorità lo permette.
L'autorizzazione per l'esercizio di una attività materiale quindi, rimuove un limite all'esercizio di un diritto preesistente, fermo restando che la mancanza dell'autorizzazione rende illecito il comportamento del soggetto.
Pertanto, si ritiene che le istanze oggetto del quesito scontano l'imposta di bollo nella misura di lire 20.000 per ogni foglio poiché rientrano nell'ambito impositivo dell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 "... istanze (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili...".