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Decreto interministeriale 4 gennaio 2001
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Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 4 gennaio 2001
GU 78 del 03/04/2001IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Decreta:Art. 1. - Definizioni
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che mediante lavoratori di categoria A, di cui all'art. 4, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi.
Non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni di terzi;
b) lavoratore autonomo: lavoratore autonomo che svolge presso terzi attività che comportino la classificazione come lavoratore di categoria A;
c) zone controllate esercite da terzi: zone controllate, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, presso impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi, in cui le imprese esterne e i lavoratori autonomi effettuano le loro prestazioni.Art. 2. - Obbligo di notifica
1. I datori di lavoro di imprese esterne e i lavoratori autonomi che intendano effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da terzi, devono procedere preventivamente alla notifica del tipo di attività al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro, fornendo le notizie di cui all'art. 5.Art. 3. - Obbligo di autorizzazione
1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da terzi tenuti al possesso del nulla osta all'impiego di categoria A di cui all'art. 28 o del nulla osta di cui all'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, oppure presso miniere e impianti di cui ai Capi IV e VII dello stesso decreto, devono presentare domanda preventiva di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Ispettorato medico centrale del lavoro - indicando ragione sociale, sede legale ed eventuale sede operativa, se diversa dalla legale, fornendo le notizie di cui al successivo art. 5.
2. L'obbligo di notifica di cui all'art. 2 si intende soddisfatto con la richiesta di autorizzazione.Art. 4. - Rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata, con eventuali prescrizioni e limitazioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In assenza di provvedimento, trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - può emanare il provvedimento autorizzativo anche oltre il termine previsto al comma 1 per inserire eventuali prescrizioni inerenti la sicurezza e la radioprotezione.
4. Copia dell'autorizzazione è inviata all'ANPA, all'ISPESL e alla regione ove hanno sede legale i soggetti di cui all'art. 3.Art. 5. - Notizie da inviare a seguito di notifica o richiesta di autorizzazione
1. I soggetti di cui all'art. 2 devono trasmettere al Ministero del lavoro - Ispettorato medico centrale del lavoro:
a) descrizione dell'attività che si intende svolgere presso zone controllate esercite da terzi e delle modalità atte a garantire la sicurezza e la radioprotezione;
b) descrizione dell'organizzazione ai fini della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione;
c) programma di formazione dei lavoratori finalizzato alla radioprotezione.Art. 6. - Norme transitorie
1. I soggetti agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 che all'entrata in vigore del presente decreto già esercitano attività presso terzi devono uniformarsi alle presenti norme entro 90 giorni.
2. Nelle more del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, è consentita la prosecuzione dell'esercizio dell'attività nel rispetto delle modalità indicate nella relativa domanda.