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Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 09.01.2002
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IVA - prestazioni di servizi rese in Italia da un soggetto non residente avente stabile organizzazione nel territorio dello Stato - Richiesta di parere
Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 09.01.2002Con l'acclusa nota, la Direzione Regionale delle Entrate si è rivolta alla scrivente per un parere concernente il corretto trattamento, ai fini IVA, da riservare alle prestazioni di servizi poste in essere da una stabile organizzazione in Italia di una società estera nei confronti di committenti nazionali.
Ciò in quanto, a seguito di una verifica da parte del Nucleo regionale di Polizia tributaria ... della Guardia di Finanza è stata contestata alla suddetta società l'omessa fatturazione e dichiarazione di tutte le prestazioni di consulenza tecnica relative all'attività di mergers & acquisitions.
In particolare, come risulta dal verbale allegato, i verificatori, mentre hanno ritenuto legittimo, ai fini delle Imposte sui redditi, tener conto dell'imputazione di questi con metodo ripartitorio, tra stabile organizzazione italiana e la casa madre londinese, ai fini dell'imposizione IVA, hanno reputato, invece, assoggettare a tassazione tutti i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in Italia, accogliendo il principio della forza attrattiva della stabile organizzazione.
Esaminata la questione, la scrivente fa presente che l'articolo 7, terzo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n, 633 stabilisce che: "le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato.... quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia".
Inoltre, l'articolo 17, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 individua i soggetti tenuti agli adempimenti IVA, (fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta). In particolare, il quarto comma dell'articolo in parola dispone testualmente: "le disposizioni del secondo e terzo comma non si applicano alle operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero".
Ne consegue che, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia, si applica la regola generale di cui all'articolo 17, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per cui gli obblighi IVA devono essere assolti dalla stabile organizzazione che effettua la prestazione rilevante agli effetti dell'IVA.
Ciò significa che, il principio della c.d. forza di attrazione della stabile organizzazione, per effetto del quale il soggetto non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato deve procedere alla fatturazione, registrazione e dichiarazione, vale esclusivamente per quelle operazioni materialmente effettuate dalla stabile organizzazione e non anche per quelle realizzate direttamente dalla casa madre estera.
A conferma di ciò, il documento n. 310 del 2000 del Comitato IVA istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE in seno alla Comunità Europea, chiarisce che le prestazioni di servizi rese dalla stabile organizzazione di un soggetto estero possono assumere rilevanza ai fini dell'IVA, tutte le volte in cui queste, pur essendo gestite sotto l'aspetto contrattuale e finanziario direttamente dalla casa madre, sono materialmente effettuate, in tutto o in parte, dalla stabile organizzazione la quale agisce come soggetto indipendente.
Da quanto sopra illustrato, ne consegue che la stabile organizzazione deve adempiere gli obblighi formali previsti dal titolo II del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, in quanto questa risulta debitore dell'imposta nei confronti dell'erario solo per le prestazioni di servizi effettivamente imputabili a quest'ultima secondo i criteri sopra descritti.
Tuttavia, nel caso di omessa fatturazione da parte della stabile organizzazione, permane in capo al committente o cessionario l'obbligo di regolarizzare l'operazione mediante autofattura, secondo le disposizioni del D.lgs. 471 del 18 dicembre 1997.