-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 22.01.2002
-
Interpello 954-133/2001 - Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 22.01.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 7 DPR 633, del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante, in qualità di rappresentante di una società esercente l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti tessili con sede in Italia, chiede di conoscere la procedura amministrativo/contabile da adottare ai fini doganali e dell'IVA relativamente alla seguente fattispecie: la società istante acquista in Italia filati che invia in Romania per la lavorazione da parte di un'azienda rumena. Il prodotto finito viene inviato tramite autotrasportatore rumeno e spedizioniere austriaco dalla Romania all'Austria (dove viene immesso in libera pratica) e successivamente dall'Austria alla Germania presso la sede del cliente. La società Y riceve fattura dalla ditta rumena per la lavorazione eseguita ed emette fattura per la cessione del prodotto finito al cliente tedesco.
Inoltre, riceve fatture dalla ditta di trasporti rumena per il trasporto eseguito dalla Romania alla Germania e dallo spedizioniere austriaco per i servizi di sdoganamento da questo resi per l'importazione dei beni.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante propone due soluzioni interpretative, tra loro alternative.
1. Con la prima soluzione si intende:
a) considerare la prestazione resa dal trasportatore rumeno per la tratta dalla Romania alla Germania fuori campo IVA (ex art. 7 DPR 633/72), e conseguentemente considerare la fattura rilevante ai soli fini della contabilità generale;
b) considerare il servizio reso dallo spedizioniere austriaco territorialmente rilevante in Italia da autofatturare ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 DPR 633/72 e 40, comma 4 bis, D.L. 331/93;
c) ritenere inoltre l'immissione in libera pratica in Austria dei prodotti finiti provenienti dalla Romania, operazione non rilevante come acquisto intracomunitario e quindi esclusa dalla compilazione dell'elenco Intrastat, analogamente alla fattura di lavorazione emessa dalla ditta rumena;
d) considerare infine la cessione alla ditta tedesca dei prodotti finiti provenienti dalla Romania (trasportati in Germania attraverso l'Austria), operazione anch'essa fuori campo IVA (ex art. 7 DPR 633/72) e pertanto esclusa dalle annotazioni Intrastat sugli acquisti intracomunitari.
2. Con la seconda soluzione, al contrario, si intende:
a) ritenere l'immissione in libera pratica in Austria acquisto intracomunitario, con conseguente compilazione del modello Intrastat;
b) effettuare poi la liquidazione dell'IVA relativa alla fattura pro-forma dello spedizioniere;
c) considerare la vendita dei beni finiti al cliente tedesco una cessione intracomunitaria collegando ad essa l'emissione di una fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e la compilazione dell'elenco intra-1 bis.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente occorre osservare che l'art. 1, comma 2, del D.M. del 26 aprile 2001, n. 209, che regolamenta le modalità di esercizio dell'istituto di interpello, prevede che "l'istanza sia presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello". Anche se il carattere preventivo della richiesta potrebbe, nel caso di specie, essere ricercato nelle operazioni future non ancora concretizzate dalla società si chiede, di fatto, il parere di questa agenzia su operazioni già poste in essere.
Pertanto, l'istanza di interpello è inammissibile.
Lo stesso D.M. prescrive che l'istanza deve contenere, in modo chiaro ed univoco, l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa che sul piano giuridico si intende adottare. Invece l'istante ha indicato due soluzioni interpretative alternative al caso prospettato. Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione delineata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Si procede pertanto (ai sensi della circolare ministeriale n. 99 del 18 maggio 2000), a fornire il parere di questa Agenzia al caso così come prospettato.
Occorre in primo luogo individuare la natura giuridica dell'invio di merci dall'Italia alla Romania per sottoporle a operazioni di lavorazione.
Secondo quanto rappresentato dall'istante ciò è avvenuto, non attraverso la tradizionale procedura doganale collegata al regime del "perfezionamento passivo", bensì mediante un'esportazione definitiva.
Tuttavia, nel caso di specie, mancando il trasferimento della proprietà sui beni l'operazione, pur costituendo un'esportazione ai fini doganali, non può essere considerata "cessione all'esportazione" ai sensi dell'art. 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che, come precisato nella circolare ministeriale 15 luglio 1999 n. 156, l'operazione non rientra tra quelle concorrenti alla formazione del plafond in capo al soggetto esportatore.
Scendendo all'esame delle singole operazioni oggetto del quesito si osserva che:
a) il trasporto delle merci per la tratta Romania - Germania non può essere scisso in due distinte operazioni (effettuato all'estero dell'UE per la tratta Romania - confine Austriaco, e intracomunitario per la tratta Austria - Germania), ma deve essere osservato nella sua unicità. Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 7, terzo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 "le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa", la prestazione è da considerare trasporto di beni al di fuori del territorio dello Stato e come tale fuori campo IVA in Italia;
b) la prestazione di servizi effettuata dallo spedizioniere austriaco configura una prestazione di servizi "generica" rilevante territorialmente in Austria in quanto resa da un soggetto passivo d'imposta ivi identificato;
c) l'introduzione e l'immissione in libera pratica del prodotto finito in Austria, destinato al finale trasferimento in Germania, realizza un'importazione di beni.
La società istante, pur restando proprietaria delle merci, non è tenuta ad alcun particolare adempimento ai fini IVA in Italia, non transitando le stesse per lo Stato;
d) la consegna finale dei beni al cliente tedesco configura una cessione intracomunitaria dall'Austria alla Germania, che non rileva territorialmente in Italia.
Si precisa, infine, che le su elencate operazioni, pur non rientranti nell'ambito di applicazione IVA in Italia, impongono tuttavia alla società istante di rilevarle in contabilità generale.