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Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 23.01.2002
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Interpello 954-113/2001-Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 23.01.2002Con istanza presentata alla scrivente in data 26 settembre 2001, la società XY SpA ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'articolo 3, comma 2 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di dual income tax, secondo cui le variazioni in aumento del capitale investito rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile agevolata, derivanti da conferimenti in denaro ovvero da accantonamenti di utili, sono ridotte di un importo pari ai conferimenti in denaro concessi a favore di soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile.
Descrizione della fattispecie
- La società istante possiede una partecipazione pari al 79,40% del capitale sociale della sua controllata "ZS s.p.a.", con sede in Roma.
- Nel corso del periodo d'imposta 2000, a seguito di apposite delibere dell'Assemblea dei soci della società "ZS s.p.a.", la società istante ha effettuato, in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, dei versamenti in denaro a favore della predetta società controllata. In particolare, sono stati effettuati i seguenti apporti:
a) ripianamento perdite pari a Lire 1.443.066.805 in data 10 aprile 2000;
b) versamento soci in conto futuro aumento del capitale sociale pari a Lire 91.468.800.000 in data 19 luglio 2000;
c) versamento decimi per aumento del capitale sociale pari a Lire 3.811.200.000 in data 18 agosto 2000;
d) versamento decimi per aumento del capitale sociale pari a Lire 63.520.000.000 in data 20 settembre 2000.
- La società istante ha, perciò, posto in essere i citati conferimenti in denaro a favore della società controllata per complessive Lire 160.243.066.805.
- Le due società hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.Quesito
La società istante, ricorrendo obiettive condizioni di incertezza sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, intenderebbe sapere in che misura debba diminuire la propria variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini D.I.T., per il periodo d'imposta 2000, essendo dubbio - per il solo esercizio in cui sono stati posti in essere i citati conferimenti (anno 2000) - se nella quantificazione della riduzione gli stessi debbano rilevare per il loro intero importo (Lire 160.243.066.805) o solo dalla data in cui sono stati operati (ossia ragguagliati ad anno e, quindi, per Lire 61.557.032.064).Soluzione proposta dalla società istante
La società istante ritiene che la norma contenuta nell'articolo 3, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 debba essere interpretata nel senso che la riduzione del capitale investito vada - per il solo primo esercizio - quantificata ragguagliando l'ammontare dei conferimenti in relazione alla data del loro versamento. Pertanto, nel caso in esame, la citata riduzione risulterebbe pari a Lire 61.557.032.064, ottenuta tramite il ragguaglio - in base alla data del versamento - del complessivo ammontare dei conferimenti di Lire 160.243.066.805.
Naturalmente, negli esercizi successivi al primo, la variazione in diminuzione andrà, invece, operata per l'intero importo dei suddetti conferimenti, senza alcun ragguaglio ad anno.
Queste, in sintesi, le argomentazioni poste a base della soluzione proposta:
1) Nonostante il termine "pari" contenuto nell'articolo 3, comma 2, in esame possa far propendere per la tesi della esclusione del ragguaglio ad anno dei conferimenti, la norma in questione non afferma neppure il contrario, ossia che il conferimento debba essere sempre assunto come se effettuato all'inizio dell'esercizio.
2) Se la suddetta norma si pone in combinato disposto con la disposizione speculare contenuta nell'articolo 1, comma 5, per il quale i conferimenti in denaro assumono rilevanza dal momento della loro effettuazione, parrebbe emergere la necessità del ragguaglio ad anno, onde evitare ingiustificate distorsioni.
3) Infatti, se è solo con l'effettivo versamento delle somme in denaro che si verifica il rischio di duplicazione del beneficio D.I.T. (a favore della controllante e della controllata), i meccanismi temporali dovrebbero essere analoghi e corrispondenti a quelli della potenziale elusione.
4) D'altra parte, la citata norma opera "a regime", ossia riguarda sia il periodo d'imposta in cui viene operato il versamento che i successivi e, quindi, essa si esprime in termini generali con una formulazione generica che esprime un principio valevole per tutti gli esercizi in cui deve operare la disposizione antielusiva. La norma non interviene, pertanto, a disciplinare gli aspetti di dettaglio e di calcolo, ma fissa solo il principio generale antielusivo. Ulteriore conferma della citata "carenza" riguarda anche le disposizioni antielusive del successivo comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 3.
5) E', dunque, da supporre che il legislatore non si sia "dimenticato" di chiarire le modalità di quantificazione della riduzione della base D.I.T. per l'esercizio in cui è posto in essere il conferimento, ma abbia ritenuto di aver già precisato tali modalità nell'articolo 1, comma 5 citato e, quindi, valutato inutile la pedissequa ripetizione della disposizione.
6) Ne segue che l'articolo 3, comma 2, citato deve essere interpretato in modo conforme alla propria finalità e, dunque, la riduzione del capitale investito va operata - per il primo esercizio - solo nella misura in cui l'effetto elusivo può teoricamente verificarsi; effetto che, nel caso in esame, non può eccedere, per l'esercizio 2000, l'importo di Lire 61.557.032.064.
7) La differente interpretazione, non coordinata con la normativa di cui costituisce parte integrante e non conforme alla ratio legis desumibile dalla relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 466 del 1997, condurrebbe a dei risultati "aberranti" sia sotto il profilo logico che sostanziale. Avremmo, infatti, come conseguenza una teorica maggiore base D.I.T. di Lire 61.557.032.064 presso la società controllata e una minore base D.I.T. di Lire 160.243.066.805 presso la società controllante.
La differenza di Lire 98.686.034.741 rappresenterebbe una riduzione netta della variazione in aumento D.I.T. che penalizzerebbe la società istante in misura eccessiva rispetto a quella che è la finalità antielusiva della norma. Infatti, per il periodo d'imposta 2000, la società controllata può, al massimo, avere una maggiore base D.I.T. pari a Lire 61.557.032.064 e, dunque, solo per tale importo si può verificare un effetto elusivo.
8) Infine, l'interpretazione che qui si contesta presterebbe il fianco a seri dubbi di costituzionalità, comportando effetti che appaiono palesemente irragionevoli e determinando ingiustificate disparità di trattamento per situazioni analoghe, con manifesta violazione dell'articolo 3 della Costituzione. L'irragionevolezza è evidente nel fatto che, con la suddetta interpretazione, si avrebbe una efficacia antielusiva della disposizione maggiore del potenziale rischio elusivo. La ingiustificata disparità di trattamento si manifesta nel fatto che la somma delle basi D.I.T. della società controllante e della società controllata sarebbe di diverso ammontare solo in funzione della data in cui il versamento è stato posto in essere, senza che vi sia alcuna ragionevole motivazione, ma sulla base di un criterio del tutto arbitrario.Interpretazione
La questione interpretativa sottoposta all'attenzione della scrivente è se l'articolo 3, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, secondo cui "la variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento" possa essere interpretato nel senso che la riduzione del capitale investito vada - per il solo primo esercizio - quantificata ragguagliando l'ammontare dei conferimenti in relazione alla data del loro versamento ovvero per un importo pari al loro ammontare complessivo.
Già il dato letterale del citato articolo 3, comma 2, fornisce elementi chiarificatori in merito alla questione proposta, atteso che la locuzione "importo pari ai conferimenti in denaro effettuati" non appare superabile, costituendo indice della volontà del legislatore di sterilizzare i conferimenti in denaro per il loro intero ammontare e senza ragguaglio ad anno.
Inoltre, la suddetta disposizione va collegata con quelle contenute nell'articolo 1, le quali fissano i principi-base in materia di dual income tax.
Il comma 4 disciplina la variazione del capitale investito, prevedendo che quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio; rilevano come variazioni in aumento del capitale investito: 1) i conferimenti in denaro e 2) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile e, come variazioni in diminuzione, le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Il successivo comma 5 prevede che "gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati".
Per espresso rinvio operato dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che nel corso del periodo d'imposta potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile di soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.
Ne discende che, ai fini della corretta individuazione del momento di rilevanza della riduzione della variazione in aumento prevista dall'articolo 3, comma 2, nel caso di conferimenti in denaro a favore di soggetti di cui al citato articolo 2359 del codice civile, la norma applicabile è quella contenuta nell'articolo 1, comma 5, citato.
Nel caso in esame, perciò, mentre la società controllante conferente - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 5, e 3, comma 2 - deve decrementare la sua base imponibile D.I.T. per un ammontare pari a Lire 160.243.066.805, in quanto "i decrementi rilevano dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati", la società controllata conferitaria - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1, commi 4 e 5 - deve incrementare la sua base imponibile D.I.T. per un ammontare pari a Lire 61.557.032.064, in quanto "gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento".
La scelta legislativa di far decorrere le variazioni incrementative derivanti da conferimenti in denaro dal momento della data di versamento rispondono alle ragioni di fondo della D.I.T. di agevolare l'effettiva capitalizzazione delle imprese, che assume evidentemente rilevanza non dal mero impegno a conferire assunto dai soci, ma dall'effettivo esborso di denaro da parte degli stessi.
Viceversa, per i decrementi, che rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio in cui si sono verificati, il legislatore ha optato per una soluzione tutt'altro che speculare rispetto alle variazioni incrementative, in quanto il decremento comporta una riduzione della base-DIT rilevante dall'inizio dell'esercizio di riferimento, in una logica, peraltro, coerente col disegno generale perseguito dall'intera normativa sulla dual income tax.
Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene che l'articolo 3, comma 2 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, nella parte in cui dispone che "la variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati", è da interpretarsi - anche con riferimento al periodo d'imposta in cui i conferimenti sono effettuati - nel senso che il suddetto importo deve essere considerato per intero, senza ragguaglio ad anno.